Art. 33 
 
 
 Soprintendenze Archeologia e Soprintendenze Belle arti e paesaggio 
 
  1. Le Soprintendenze, uffici di livello dirigenziale non  generale,
assicurano sul territorio la  tutela  del  patrimonio  culturale.  In
particolare: 
    a) svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del
territorio  di  competenza,  sulla  base  delle  indicazioni  e   dei
programmi definiti dalle competenti direzioni generali centrali; 
    b) autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere
sui beni culturali, salvo quanto disposto dall'articolo 39, comma 2; 
    c)  dispongono   l'occupazione   temporanea   di   immobili   per
l'esecuzione, con le modalita' ed entro  i  limiti  previsti  per  la
conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o
di opere dirette al ritrovamento di beni culturali; 
    d) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai  settori  e  agli
ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi; 
    e) assicurano la tutela del decoro dei beni  culturali  ai  sensi
dell'articolo 52 del Codice; 
    f) amministrano e controllano i beni dati loro  in  consegna,  ed
eseguono sugli stessi, con le modalita' ed entro  i  limiti  previsti
per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi
conservativi; provvedono altresi' all'acquisto di beni e  servizi  in
economia; 
    g)  svolgono  attivita'  di  ricerca   sui   beni   culturali   e
paesaggistici,  i  cui  risultati  rendono  pubblici,  anche  in  via
telematica; propongono alla Direzione generale Educazione  e  ricerca
iniziative di divulgazione, educazione, formazione e  ricerca  legate
ai territori  di  competenza;  collaborano  altresi'  alle  attivita'
formative  coordinate  e   autorizzate   dalla   Direzione   generale
Educazione e ricerca, anche ospitando attivita' di tirocinio previste
da dette attivita' e programmi formative; 
    h) propongono al Direttore generale  competente  e  al  Direttore
generale Educazione e ricerca i programmi concernenti studi, ricerche
ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione
dei beni culturali, definiti in concorso  con  le  Regioni  ai  sensi
della normativa in materia; promuovono, anche in  collaborazione  con
le Regioni, le universita' e le istituzioni culturali e  di  ricerca,
l'organizzazione  di  studi,  ricerche,  iniziative  culturali  e  di
formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e  della
qualita' architettonica e urbanistica; 
    i) curano l'istruttoria finalizzata alla  stipula  di  accordi  e
convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi
conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero  al  fine  di
stabilire le modalita' per l'accesso ai beni medesimi  da  parte  del
pubblico; 
    l) istruiscono e propongono alla competente Commissione regionale
per  il  patrimonio  culturale  i  provvedimenti  di  verifica  o  di
dichiarazione dell'interesse culturale,  le  prescrizioni  di  tutela
indiretta, nonche' le dichiarazioni di  notevole  interesse  pubblico
paesaggistico ovvero le integrazioni del loro  contenuto,  ai  sensi,
rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3,  e  141-bis
del Codice; 
    m) impongono ai  proprietari,  possessori  o  detentori  di  beni
culturali gli interventi necessari per assicurarne la  conservazione,
ovvero  dispongono,  allo  stesso  fine,  l'intervento  diretto   del
Ministero ai sensi dell'articolo 32 del Codice; 
    n) svolgono le istruttorie e  propongono  al  direttore  generale
centrale competente i provvedimenti relativi  a  beni  di  proprieta'
privata,  non  inclusi  nelle  collezioni  di  musei  statali,  quali
l'autorizzazione al prestito per mostre  od  esposizioni,  l'acquisto
coattivo    all'esportazione,     l'espropriazione,     ai     sensi,
rispettivamente, degli articoli 48, 70 e 95 del Codice; 
    o)  esprimono  pareri   sulle   alienazioni,   le   permute,   le
costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni  altro  negozio  giuridico
che comporti il trasferimento a  titolo  oneroso  di  beni  culturali
appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal Codice; 
    p)   istruiscono   i   procedimenti   concernenti   le   sanzioni
ripristinatorie e  pecuniarie  previste  dal  Codice,  nonche'  dagli
articoli 33, comma 3, e 37, comma 2, del Testo unico dell'edilizia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
e successive modificazioni; 
    q) istruiscono e  propongono  alla  direzione  generale  centrale
competente, secondo le modalita' di cui  all'articolo  32,  comma  2,
lettera d), l'esercizio del diritto di prelazione; 
    r)  autorizzano  il  distacco  di  affreschi,  stemmi,  graffiti,
lapidi,  iscrizioni,  tabernacoli  e  altri  elementi  decorativi  di
edifici, nonche' la rimozione di cippi e monumenti, da  eseguirsi  ai
sensi dell'articolo 50, commi 1 e 2, del Codice; 
    s)  sono   sentite   dai   Poli   museali   regionali   ai   fini
dell'autorizzazione  al  prestito  di  beni  storici,  artistici   ed
etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio  nazionale
o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del  Codice,  anche
nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 20, comma  2,  lettera
b), e delle linee guida di cui al  medesimo  articolo  20,  comma  2,
lettera u), fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze  della
tutela; 
    t) unificano ed aggiornano  le  funzioni  di  catalogo  e  tutela
nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri e  direttive
forniti dal Direttore generale Educazione e ricerca; 
    u) svolgono le funzioni di ufficio esportazione; 
    v) esercitano ogni altro compito  a  esse  affidato  in  base  al
Codice e alle altre norme vigenti. 
  2. Le Soprintendenze, ai sensi dell'articolo 12, comma  1-ter,  del
decreto-legge n. 83 del 2014, convertito nella legge n. 106 del 2014,
assicurano la trasparenza e la pubblicita' dei procedimenti di tutela
e valorizzazione del patrimonio culturale, pubblicando  integralmente
nel proprio sito internet, oveesistente, e in  quello  del  Ministero
tutti gli atti aventi rilevanza esterna e  i  provvedimenti  adottati
nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione  di  cui  al
Codice dei beni culturali e del  paesaggio,  indicando  altresi'  per
ogni procedimento la data di inizio,  lo  stato  di  avanzamento,  il
termine di conclusione e l'esito dello stesso. Sulla base dei dati di
cui al  precedente  periodo,  la  Direzione  generale  Organizzazione
redige statistiche sul  funzionamento  degli  organi  periferici,  da
pubblicare su apposita sezione del sito del Ministero, anche ai  fini
di eventuali proposte, elaborate dalle Direzioni generali competenti,
di conseguenti atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo n. 165 del 2001. 
  3. L'incarico di soprintendente e' conferito ai sensi dell'articolo
19, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni.