Art. 35 
 
 
                                Musei 
 
  1. I musei sono istituzioni permanenti, senza scopo  di  lucro,  al
servizio della societa' e del suo sviluppo. Sono aperti al pubblico e
compiono  ricerche  che  riguardano  le  testimonianze  materiali   e
immateriali dell'umanita' e del suo  ambiente;  le  acquisiscono,  le
conservano, le comunicano e le espongono a fini di studio, educazione
e diletto. 
  2. I musei sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e  svolgono
funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro  consegna,
assicurandone la pubblica  fruizione.  I  musei  sono  dotati  di  un
proprio statuto e possono sottoscrivere, anche per fini di didattica,
convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca. 
  3. I musei uffici di livello dirigenziale di cui  all'articolo  30,
comma 3, dipendono funzionalmente dalla Direzione generale  Musei;  i
musei non costituenti uffici dirigenziali sono articolazioni dei poli
museali  regionali.  I  musei  archeologici  si  raccordano  con   la
Direzione  generale  Archeologia,  che  definisce  le  modalita'   di
collaborazione con le Soprintendenze Archeologia anche ai fini  delle
attivita'  di  ricovero,  deposito,  catalogazione  e  restauro   dei
reperti;  le  aree  e  i  parchi  archeologici,  ferme  restando   le
competenze  della  Direzione  generale  Musei  e  dei  Poli   museali
regionali in  materia  di  luoghi  di  cultura,  sono  gestiti  dalle
Soprintendenze Archeologia. 
  4. In  particolare,  il  direttore  dei  musei  uffici  di  livello
dirigenziale di cui  all'articolo  30,  comma  3,  oltre  ai  compiti
individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,   e
dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo  30  luglio
1999,  n.  300,  e  successive  modificazioni,  svolge  le   seguenti
funzioni: 
    a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte  le  attivita'
di gestione del museo, ivi  inclusa  l'organizzazione  di  mostre  ed
esposizioni,  nonche'  di  studio,  valorizzazione,  comunicazione  e
promozione del patrimonio museale; 
    b) cura il progetto  culturale  del  museo,  facendone  un  luogo
vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura; 
    c) fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  34,  comma  2,
lettera e), stabilisce l'importo dei biglietti di  ingresso,  sentita
la Direzione generale  Musei  e  il  Polo  museale  regionale  e  nel
rispetto delle linee guida di cui all'articolo 20, comma  2,  lettera
o); 
    d) stabilisce  gli  orari  di  apertura  del  museo  in  modo  da
assicurare la piu' ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di
cui all'articolo 20, comma 2, lettera o); 
    e) assicura elevati standard qualitativi nella gestione  e  nella
comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la
partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive  esperienze
di conoscenza; 
    f) assicura la piena collaborazione  con  la  Direzione  generale
Musei,  il  segretario  regionale,  il  direttore  del  Polo  museale
regionale e le Soprintendenze; 
    g) assicura  una  stretta  relazione  con  il  territorio,  anche
nell'ambito delle ricerche in corso e di tutte le  altre  iniziative,
anche al  fine  di  incrementare  la  collezione  museale  con  nuove
acquisizioni,  di  organizzare  mostre  temporanee  e  di  promuovere
attivita'  di   catalogazione,   studio,   restauro,   comunicazione,
valorizzazione; 
    h) autorizza il prestito dei beni culturali delle  collezioni  di
propria competenza per mostre od esposizioni sul territorio nazionale
o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del  Codice,  anche
nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 20, comma  2,  lettera
b), sentite le  Direzioni  generali  competenti  e,  per  i  prestiti
all'estero, anche la Direzione generale Musei; 
    i) autorizza, sentito il soprintendente di settore, le  attivita'
di studio e di pubblicazione dei  materiali  esposti  e/o  conservati
presso il museo; 
    l) dispone, previa istruttoria delle Soprintendenze di settore  e
sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale  Musei,
l'affidamento diretto o in concessione delle attivita' e dei  servizi
pubblici di valorizzazione del museo, ai sensi dell'articolo 115  del
Codice; 
    m)  coadiuva  la  Direzione  generale  Bilancio  e  la  Direzione
generale Musei nel favorire l'erogazione di elargizioni  liberali  da
parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite
convenzioni con gli istituti e i luoghi  della  cultura  e  gli  enti
locali;  a  tal  fine,  promuove  progetti  di  sensibilizzazione   e
specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le  modalita'
di finanziamento collettivo; 
    n) svolge attivita' di ricerca, i cui risultati  rende  pubblici,
anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione e
ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e  ricerca
legate  alle  collezioni  di  competenza;  collabora  altresi'   alle
attivita' formative coordinate e autorizzate dalla Direttore generale
Educazione e ricerca, anche ospitando attivita' di tirocinio previste
da dette attivita' e programmi formative; 
    o) svolge le funzioni di stazione appaltante.