Art. 36 
 
 
                    Soprintendenze archivistiche 
 
  1. Le Soprintendenze archivistiche, uffici di livello  dirigenziale
non generale, provvedono alla tutela e alla valorizzazione  dei  beni
archivistici nel territorio  di  competenza,  anche  avvalendosi  del
personale degli  archivi  di  stato  operanti  nel  territorio  della
regione. 
  2. In particolare, il soprintendente archivistico: 
    a) svolge, sulla base delle indicazioni e dei programmi  definiti
dalla competente Direzione generale, attivita'  di  tutela  dei  beni
archivistici presenti nell'ambito del territorio  di  competenza  nei
confronti di tutti i soggetti  pubblici  e  privati,  ivi  inclusi  i
soggetti di cui all'articolo 44-bis del  Codice  dell'amministrazione
digitale di cui al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni; 
    b)  accerta  e  dichiara  l'interesse   storico   particolarmente
importante di archivi e singoli documenti appartenenti a privati; 
    c) tutela gli archivi, anche correnti, delle Regioni, degli altri
enti pubblici territoriali e locali, nonche' di  ogni  altro  ente  e
istituto pubblico, e rivendicano archivi e  singoli  documenti  dello
Stato; 
    d) dispone la  custodia  coattiva  dei  beni  archivistici  negli
archivi di Stato competenti al fine  di  garantirne  la  sicurezza  o
assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 43, comma 1,  del
Codice; 
    e)   istruisce   i   procedimenti   concernenti    le    sanzioni
ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice  per  la  violazione
delle  disposizioni  in  materia  di  beni  archivistici,   ai   fini
dell'adozione dei  relativi  provvedimenti  da  parte  del  Direttore
generale per gli archivi, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera
o); 
    f) attua, sulla base delle indicazioni  tecniche  e  scientifiche
della competente direzione generale, le operazioni  di  censimento  e
descrizione dei  beni  archivistici  nell'ambito  del  territorio  di
competenza e  cura  l'inserimento  e  l'aggiornamento  dei  dati  nei
sistemi informativi nazionali; 
    g) svolge le istruttorie e propone al direttore generale centrale
i  provvedimenti  di  autorizzazione  al  prestito   per   mostre   o
esposizioni  di  beni  archivistici,  di  autorizzazione   all'uscita
temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni  d'arte  di  alto
interesse  culturale,  di  acquisto  coattivo  all'esportazione,   di
espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 66,  70
e 95 del Codice; 
    h) svolge le funzioni di ufficio esportazione; 
    i) fornisce assistenza agli enti pubblici  e  ad  altri  soggetti
proprietari,  possessori  o  detentori  di  archivi   dichiarati   di
importante interesse storico nella formazione dei massimari e manuali
di classificazione  e  conservazione  dei  documenti,  nonche'  nella
definizione delle  procedure  di  protocollazione  e  gestione  della
documentazione; 
    l) organizza e svolge attivita' di formazione degli addetti  agli
archivi per le Regioni, gli enti territoriali e locali e  altri  enti
pubblici; 
    m)  promuove   la   costituzione   di   poli   archivistici,   in
collaborazione  con  le  amministrazioni   pubbliche   presenti   nel
territorio di competenza,  per  il  coordinamento  dell'attivita'  di
istituti che svolgono funzioni analoghe  e  al  fine  di  ottimizzare
l'impiego di risorse e razionalizzare l'uso degli spazi; 
    n)  promuove  la  conoscenza  e  la  fruizione  degli  archivi  e
sottoscrive, secondo gli indirizzi generali impartiti dalla direzione
generale  centrale  competente,  convenzioni  con  enti  pubblici   e
istituti di studio e ricerca per fini di tutela e di valorizzazione; 
    o) provvede  all'acquisto  di  beni  e  servizi  in  economia  ed
effettua lavori di importo non superiore a 100.000 euro. 
  3. In caso di assenza di  personale  tecnico-amministrativo  o  per
altre  esigenze  di  carattere   organizzativo,   le   Soprintendenze
archivistiche  possono  chiedere  al  Segretariato  regionale,  entro
trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto  ministeriale   di
approvazione della programmazione degli interventi,  di  svolgere  le
funzioni di stazione appaltante per attivita'  di  cui  al  comma  1,
lettera o), e al comma 4.