Art. 40 Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche 1. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013, nonche' dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, richiamati in premessa, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo le tabelle «A» e «B» allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione, distinti per profilo professionale e fascia retributiva. Detto decreto sara' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero. Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel ruolo del personale del Ministero.