Art. 40 
 
 
        Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche 
 
  1. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
22 gennaio 2013 e  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 21 ottobre 2013, nonche'  dell'articolo  1,  comma  11,  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7  ottobre
2013, n. 112, e del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito
dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  richiamati  in  premessa,  le
dotazioni organiche del personale dirigenziale e  del  personale  non
dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo le tabelle  «A»
e «B»  allegate  al  presente  decreto  di  cui  costituiscono  parte
integrante. Al fine di  assicurare  la  necessaria  flessibilita'  di
utilizzo delle risorse umane alle effettive  esigenze  operative,  il
Ministro,  con  proprio  decreto,  effettua   la   ripartizione   dei
contingenti di personale nelle strutture centrali  e  periferiche  in
cui si articola l'amministrazione, distinti per profilo professionale
e fascia retributiva. Detto decreto sara' tempestivamente  comunicato
alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica ed al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  2. Il personale dirigenziale di  prima  e  di  seconda  fascia  del
Ministero e'  inserito  nei  ruoli  del  personale  dirigenziale  del
Ministero. Il personale non dirigenziale del  Ministero  e'  inserito
nel ruolo del personale del Ministero.