Art. 8 
 
                       Commissione elettorale 
 
  1. Scaduto il termine per la presentazione  delle  candidature,  il
presidente del consiglio costituisce la commissione elettorale, della
quale fanno parte, oltre al presidente  del  consiglio  stesso  e  al
consigliere segretario sei  o  piu'  iscritti  con  un'anzianita'  di
iscrizione all'albo non inferiore  a  cinque  anni  e  che  non  sono
candidati. Il presidente del consiglio e  il  consigliere  segretario
non possono far parte della commissione elettorale nel  caso  in  cui
risultano candidati. 
  2. Quando il consiglio  dell'ordine  delibera  di  dar  corso  alle
operazioni di voto elettronico, provvede a designare il  responsabile
informatico che interviene e presenzia alle operazioni di voto. 
  3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve
essere effettuata dal consiglio nella prima riunione  utile  dopo  la
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   delle   candidature,
ricorrendo a membri  non  componenti  del  consiglio  in  misura  non
inferiore alla meta'. Nel caso di cui al comma 1, secondo periodo, il
consiglio provvede alla designazione del presidente e del  segretario
della commissione. 
  4. Nella commissione elettorale, salvo il caso del comma 3, secondo
periodo, le funzioni di presidente sono  svolte  dal  presidente  del
consiglio e quelle  di  segretario  dal  consigliere  segretario.  Il
presidente ed il segretario della  commissione  possono  delegare  le
loro funzioni a componenti della commissione stessa. 
  5.  La  commissione  elettorale   procede   alla   verifica   delle
candidature e sovraintende a tutte le operazioni elettorali,  nonche'
alle ulteriori  attivita'  connesse  sino  alla  proclamazione  degli
eletti. E' coadiuvata, per la sola fase dello  spoglio  delle  schede
elettorali, da un numero  non  inferiore  a  quattro  di  scrutatori,
scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si
sono candidati e nominati a norma dell'articolo 11, comma 4,  lettera
d). 
  6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione  elettorale
puo' operare anche costituendo al  proprio  interno  sottocommissioni
composte da  almeno  quattro  membri  ivi  comprendendosi  anche  gli
scrutatori. 
  7. Terminate  le  operazioni  di  verifica  delle  candidature,  il
presidente della commissione  o  altro  componente  da  lui  delegato
numera le candidature individuali in ordine  alfabetico  e  le  liste
secondo l'ordine cronologico di presentazione.