Art. 2 
 
       Modifiche all'articolo 2-bis del decreto del Presidente 
                della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 
 
  1. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica
10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «quattro  quote  uguali  per  le  quattro
tipologie» sono sostituite dalle seguenti: «cinque quote  uguali  per
le cinque tipologie»; 
  b) al comma 2, la parola: «quattro» e' sostituita  dalla  seguente:
«cinque»; 
  c) il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  Il  giudizio  di
valutazione, ai fini dell'elaborazione  dello  schema  del  piano  di
riparto, deve tenere conto dell'urgenza, dell'esigenza di tendenziale
concentrazione degli interventi, della  rilevanza  e  della  qualita'
degli stessi.»; 
  d)  al  comma  5,  le   parole:   «tenendo   conto   della   natura
straordinaria, della necessita' e  dell'urgenza  dei  medesimi»  sono
sostituite dalle seguenti: «tenendo conto dei  particolari  caratteri
di eccezionalita', necessita' ed urgenza dei medesimi ovvero nel caso
in cui l'importo delle risorse a disposizione sia inferiore o  uguale
a un milione di euro.»; 
  e) al comma 7, la parola: «quattro» e' sostituita  dalla  seguente:
«cinque». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2-bis del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10   marzo   1998,   n.   76
          (Regolamento    recante    criteri    e    procedure    per
          l'utilizzazione della quota dell'otto per mille  dell'IRPEF
          devoluta alla diretta gestione  statale),  come  modificato
          dal presente regolamento: 
                «Art. 2-bis. (Criteri di ripartizione) - 1. La  quota
          dell'otto  per  mille  dell'IRPEF  devoluta  alla   diretta
          gestione statale e' ripartita di regola  in  considerazione
          delle finalita' perseguite  dalla  legge  in  cinque  quote
          uguali per le cinque  tipologie  di  interventi  ammesse  a
          contributo, di cui all'articolo 2, comma 1. 
              2. Se gli interventi ammessi a  contributo  e  valutati
          favorevolmente per una o piu'  delle  cinque  tipologie  di
          intervento non esauriscono la somma attribuita  per  l'anno
          la somma residua e' distribuita in  modo  uguale  a  favore
          delle altre tipologie di intervento. 
              3.   Il    giudizio    di    valutazione,    ai    fini
          dell'elaborazione dello schema del piano di  riparto,  deve
          tenere conto  dell'urgenza,  dell'esigenza  di  tendenziale
          concentrazione degli interventi, della  rilevanza  e  della
          qualita' degli stessi. 
              4.  Al  fine  di   perseguire   un'equa   distribuzione
          territoriale per gli interventi straordinari relativi  alla
          conservazione di beni culturali,  la  quota  attribuita  e'
          divisa per cinque in relazione alle  aree  geografiche  del
          Nord  Ovest  (per  le  regioni  Piemonte.  Valle   d'Aosta,
          Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni  Trentino
          Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna),
          Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud
          (per  le  regioni  Abruzzo,   Molise,   Campania,   Puglia,
          Basilicata,  Calabria),  Isole  (per  le  regioni  Sicilia,
          Sardegna). 
              5. Ai fini dell'elaborazione del piano di  riparto,  il
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, puo', anche in deroga ai criteri di
          cui ai commi 1 e 4, nell'ambito delle finalita'  perseguite
          dalla legge,  deliberare  di  concentrare  le  risorse  per
          specifici  interventi,  tenendo   conto   dei   particolari
          caratteri di  eccezionalita',  necessita'  ed  urgenza  dei
          medesimi ovvero nel caso in cui l'importo delle  risorse  a
          disposizione sia inferiore o uguale a un milione  di  euro.
          In tal caso, il Governo trasmette alle Camere una relazione
          nella  quale  illustra  gli   interventi   nei   quali   ha
          concentrato le risorse e da' conto  delle  ragioni  per  le
          quali ha derogato ai criteri di cui ai commi 1 e 4. 
              6.  Ove  sia  stata  disposta,  con  un   provvedimento
          legislativo di iniziativa governativa, la  riduzione  o  la
          diversa destinazione delle risorse di cui al  comma  1,  il
          Governo riferisce alle competenti Commissioni  parlamentari
          in merito alle modalita' di  reintegrazione  delle  risorse
          medesime e alle conseguenti iniziative. 
              7. Entro il 31 gennaio di' ogni anno, con  decreto  del
          Segretario generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, sono individuati e  pubblicati,  nel  sito  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri,   i   parametri
          specifici di valutazione delle  istanze,  distinti  per  le
          cinque tipologie di intervento. 
              Nell'apposita sezione dedicata all'otto per  mille  del
          sito  istituzionale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  sono   resi   disponibili,   anche   in   formato
          elaborabile, i dati relativi alle richieste  di  ammissione
          al  riparto  delle  risorse,  agli  interventi  ammessi  al
          suddetto riparto, le relazioni delle  Commissioni  tecniche
          che  hanno  proceduto  alla   valutazione   delle   singole
          iniziative, gli  atti  relativi  alla  successiva  fase  di
          erogazione dei fondi, con esplicita indicazione dei termini
          di pagamento, nonche' i risparmi realizzati e  che  possono
          essere conservati dai beneficiari. 
              8. La concessione  a  soggetti  che  siano  stati  gia'
          destinatari del contributo nei due anni precedenti richiede
          specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione
          del beneficio. Non e' ammessa la concessione del contributo
          per interventi complementari o  integrativi  di  interventi
          gia' finanziati, qualora  questi  ultimi  non  siano  stati
          completati.».