Articolo 27 Risarcimento dei danni in caso di morte § 1 In caso di morte del viaggiatore, il risarcimento dei danni comprende: a) le spese necessarie conseguenti al decesso, in particolare quelle di trasporto della salma e delle esequie; b) se la morte non e' sopravvenuta immediatamente, il risarcimento danni previsto all'art. 28. § 2, Se con la morte del viaggiatore vengono private del loro sostentamento persone verso le quali egli, in virtu' delle disposizioni di legge, aveva o avrebbe avuto in futuro un'obbligazione alimentare, si provvede ugualmente ad indennizzare dette persone per tale perdita. L'azione di risarcimento spettante a persone delle quali il viaggiatore aveva assunto il mantenimento, pur non essendovi tenuto per legge, resta soggetta al diritto nazionale.