(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 27)
                             Articolo 27 
 
               Risarcimento dei danni in caso di morte 
 
  § 1 In caso di morte del viaggiatore,  il  risarcimento  dei  danni
comprende: 
    a) le spese necessarie conseguenti  al  decesso,  in  particolare
quelle di trasporto della salma e delle esequie; 
    b)  se  la  morte  non   e'   sopravvenuta   immediatamente,   il
risarcimento danni previsto all'art. 28. 
  § 2, Se con la morte  del  viaggiatore  vengono  private  del  loro
sostentamento  persone  verso  le  quali  egli,   in   virtu'   delle
disposizioni  di   legge,   aveva   o   avrebbe   avuto   in   futuro
un'obbligazione alimentare, si provvede  ugualmente  ad  indennizzare
dette persone per tale perdita. L'azione di risarcimento spettante  a
persone delle quali il viaggiatore aveva assunto il mantenimento, pur
non essendovi tenuto per legge, resta soggetta al diritto nazionale.