Art. 5 Consulta FLEGT e Timber Regulation 1. Al fine di favorire il coinvolgimento dei portatori di interessi pubblici e collettivi nelle attivita' di attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del regolamento (UE) n. 995/2010 e' istituita la Consulta FLEGT - regolamento legno, di seguito denominata Consulta. 2. Alla Consulta partecipano: a) due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; b) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico; c) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; d) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; e) due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; f) due rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; g) rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, individuati con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 3; h) rappresentanti delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, individuati con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 3; i) ogni altro soggetto pubblico o privato che la Consulta stessa ritenga utile coinvolgere, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 3. 3. La Consulta e' istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ogni qual volta risulti necessario e comunque almeno una volta l'anno. 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce il necessario supporto tecnico della Consulta e ne assicura i compiti di segreteria. Al funzionamento della Consulta si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai componenti della Consulta di cui al presente articolo, non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, approva il regolamento di funzionamento, ad esito della sua prima riunione di insediamento. 6. Al fine di meglio raccordare le attivita' di controllo sul taglio e commercio di legname con quelle connesse alla protezione e gestione sostenibile delle foreste a scala globale e nazionale ed alla valorizzazione dei servizi ecosistemici da esse forniti, la Consulta fornisce supporto all'autorita' nazionale competente per la soluzione di criticita', per la ricerca di priorita' ed in generale per le attivita' che fanno capo alla stessa Autorita' nazionale competente, esprimendo pareri non vincolanti, in particolare sui seguenti argomenti: a) partecipazione delle amministrazioni e dei portatori di interesse alle attivita' connesse all'attuazione dei regolamenti; b) esame di eventuali criticita' che dovessero emergere nelle attivita' di attuazione dei regolamenti; c) ricerca delle soluzioni ai problemi tecnici riguardanti l'esercizio delle attivita' prospettate dagli aderenti, al fine di dare coerenza di comportamento, in particolare in materia di interpretazione normativa, esame di procedure informatiche e telematiche, impostazione di campagne promozionali e di comunicazione; d) promozione di accordi volontari di partenariato con Paesi terzi; e) scambio di informazioni e dati conoscitivi tra i soggetti coinvolti nell'attuazione dei regolamenti anche promuovendo la realizzazione di banche dati.
Note all'art. 5: - Per il Regolamento CE 2173/2005 si veda nelle note alle premesse. - Per il Regolamento UE 995/2010 si veda nelle note alle premesse.