Art. 6 Informazione e presentazione delle candidature 1. Il Ministero segnala alla Presidenza e alle amministrazioni interessate le posizioni di distacco di possibile interesse nel contesto delle priorita' di politica estera. 2. Le amministrazioni ricevono le candidature e, verificatane la rispondenza al profilo richiesto, l'interesse dell'amministrazione e le possibilita' di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita, le trasmettono alla Presidenza ed al Ministero, che entro 30 giorni possono comunicare la sussistenza di eventuali motivi ostativi. La Presidenza e il Ministero possono acquisire elementi di giudizio anche mediante uno o piu' colloqui con il dipendente interessato, che possono essere svolti con modalita' a distanza. 3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le amministrazioni informano la Presidenza e il Ministero circa l'esistenza di accordi di reciprocita' relativi a distacchi presso Stati esteri. 4. L'avvio di negoziati con amministrazioni pubbliche di Stati esteri o con organizzazioni ed enti internazionali e la successiva stipula di intese tecniche per disciplinare il distacco sono subordinati al nulla osta della Presidenza e del Ministero. Rimangono ferme le procedure vigenti per la concessione dei pieni poteri alla firma degli accordi internazionali ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112, laddove necessari. 5. Le intese di cui al comma 4 prevedono l'acquisizione presso l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente di destinazione di elementi di valutazione sullo svolgimento del distacco, la ripartizione degli oneri del distacco nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, e, se stipulate con Stati esteri, lo scambio di dipendenti su basi di reciprocita'. 6. Le amministrazioni di appartenenza comunicano alla Presidenza e al Ministero l'inizio, il termine ed eventuali proroghe del distacco. 7. Per ciascuna amministrazione un unico ufficio provvede agli adempimenti di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Note all'art. 6: La legge 12 febbraio 1974, n. 112 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'30 aprile 1974, n. 111.