Art. 8 
 
 
                             Banca dati 
 
  1. Presso il Ministero e' istituita una banca dati, organizzata  in
sezioni, in cui sono raccolti i profili  di  potenziali  candidati  a
posizioni di distacco di cui al presente regolamento, qualificati dal
punto di vista della competenza in materia europea e internazionale e
delle conoscenze linguistiche, individuati tra le seguenti categorie: 
    a) dipendenti di amministrazioni pubbliche che hanno  prestato  o
prestano servizio come END presso le istituzioni dell'Unione  europea
con l'indicazione dell'ufficio o degli uffici presso  i  quali  hanno
prestato o prestano servizio; 
    b) dipendenti di amministrazioni pubbliche le cui  candidature  a
posizioni END sono state trasmesse all'Unione europea; 
    c) potenziali candidati a posizioni di  END,  segnalati,  con  il
consenso  degli  interessati,  dalle  amministrazioni  pubbliche  con
l'indicazione dei  settori  d'interesse  per  un  eventuale  distacco
nell'ambito dell'Unione europea; 
    d) dipendenti di amministrazioni pubbliche che hanno  prestato  o
prestano servizio come distaccati presso le organizzazioni, gli  enti
internazionali e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 32,
comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165. 
  2. Il Ministero riceve le informazioni di  cui  al  comma  1  dalle
amministrazioni di appartenenza degli interessati e le registra nella
banca dati. In sede di prima applicazione del  presente  regolamento,
le informazioni di cui al comma 1, lettera a), gia' in  possesso  del
Ministero, sono immesse nella banca dati. 
  3. Il Ministero  e  la  Presidenza  stabiliscono  le  modalita'  di
costituzione, di accesso e di sicurezza della banca dati  di  cui  al
comma 1. Il titolare del trattamento dei dati ai  sensi  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' il Ministero. 
  4. La Presidenza ha accesso pieno e senza alcuna  limitazione  alla
banca dati di cui  al  comma  1.  Le  altre  amministrazioni  che  ne
facciano richiesta  al  Ministero  hanno  accesso  alle  informazioni
registrate nelle sezioni di interesse della medesima banca dati,  per
le  finalita'  previste  dall'articolo  32,  comma  1   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  5. I  profili  di  cui  al  comma  1  comprendono  le  generalita',
l'amministrazione di appartenenza, il titolo di studio,  l'esperienza
professionale maturata  e  i  recapiti  professionali  ai  quali  gli
interessati possono ricevere comunicazioni  inerenti  alle  finalita'
del presente regolamento. 
 
          Note all'art. 8: 
              Il testo dell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c)
          del citato decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  e'
          riportato nelle note all'articolo 1. 
              Per i riferimenti  al  decreto  legislativo  30  giugno
          2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse.