Art. 8 Banca dati 1. Presso il Ministero e' istituita una banca dati, organizzata in sezioni, in cui sono raccolti i profili di potenziali candidati a posizioni di distacco di cui al presente regolamento, qualificati dal punto di vista della competenza in materia europea e internazionale e delle conoscenze linguistiche, individuati tra le seguenti categorie: a) dipendenti di amministrazioni pubbliche che hanno prestato o prestano servizio come END presso le istituzioni dell'Unione europea con l'indicazione dell'ufficio o degli uffici presso i quali hanno prestato o prestano servizio; b) dipendenti di amministrazioni pubbliche le cui candidature a posizioni END sono state trasmesse all'Unione europea; c) potenziali candidati a posizioni di END, segnalati, con il consenso degli interessati, dalle amministrazioni pubbliche con l'indicazione dei settori d'interesse per un eventuale distacco nell'ambito dell'Unione europea; d) dipendenti di amministrazioni pubbliche che hanno prestato o prestano servizio come distaccati presso le organizzazioni, gli enti internazionali e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il Ministero riceve le informazioni di cui al comma 1 dalle amministrazioni di appartenenza degli interessati e le registra nella banca dati. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le informazioni di cui al comma 1, lettera a), gia' in possesso del Ministero, sono immesse nella banca dati. 3. Il Ministero e la Presidenza stabiliscono le modalita' di costituzione, di accesso e di sicurezza della banca dati di cui al comma 1. Il titolare del trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' il Ministero. 4. La Presidenza ha accesso pieno e senza alcuna limitazione alla banca dati di cui al comma 1. Le altre amministrazioni che ne facciano richiesta al Ministero hanno accesso alle informazioni registrate nelle sezioni di interesse della medesima banca dati, per le finalita' previste dall'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 5. I profili di cui al comma 1 comprendono le generalita', l'amministrazione di appartenenza, il titolo di studio, l'esperienza professionale maturata e i recapiti professionali ai quali gli interessati possono ricevere comunicazioni inerenti alle finalita' del presente regolamento.
Note all'art. 8: Il testo dell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note all'articolo 1. Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse.