Allegato ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E GIBILTERRA PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE Nell'intento di migliorare e agevolare le condizioni che regolano lo scambio di informazioni in materia fiscale; Riconoscendo che Gibilterra ha il diritto, in base alle condizioni del mandato ricevuto dal Regno Unito, di negoziare, concludere, adempiere e, fatte salve le condizioni del presente Accordo, denunciare un Accordo sullo Scambio di Informazioni in Materia Fiscale con l'Italia; Le Parti hanno convenuto di concludere il presente Accordo che contiene obblighi soltanto per l'Italia e per Gibilterra. Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo Le autorita' competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne delle Parti contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo. Dette informazioni includono le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione di dette imposte, per la riscossione, anche coattiva, dei crediti d'imposta, oppure per le indagini o i procedimenti giudiziari connessi a questioni fiscali. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e sono considerate riservate ai sensi dell'Articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.