(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                             ACCORDO TRA 
                       LA REPUBBLICA ITALIANA 
                                  E 
                             GIBILTERRA 
          PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE 
 
    Nell'intento di migliorare e agevolare le condizioni che regolano
lo scambio di informazioni in materia fiscale; 
    Riconoscendo  che  Gibilterra  ha  il  diritto,  in   base   alle
condizioni del  mandato  ricevuto  dal  Regno  Unito,  di  negoziare,
concludere, adempiere e,  fatte  salve  le  condizioni  del  presente
Accordo, denunciare un  Accordo  sullo  Scambio  di  Informazioni  in
Materia Fiscale con l'Italia; 
    Le Parti hanno convenuto di concludere il  presente  Accordo  che
contiene obblighi soltanto per l'Italia e per Gibilterra. 
 
                             Articolo 1 
 
 
            Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo 
 
    Le  autorita'  competenti  delle  Parti  contraenti  si  prestano
assistenza attraverso  lo  scambio  di  informazioni  presumibilmente
rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi  interne
delle  Parti  contraenti  relativamente  alle  imposte  oggetto   del
presente  Accordo.  Dette  informazioni  includono  le   informazioni
presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento e  la
riscossione di dette imposte, per la riscossione, anche coattiva, dei
crediti d'imposta, oppure per le indagini o i procedimenti giudiziari
connessi  a  questioni  fiscali.  Le  informazioni   sono   scambiate
conformemente  alle  disposizioni  del  presente   Accordo   e   sono
considerate riservate ai sensi dell'Articolo 8. I diritti e le misure
di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi  o  dalla  prassi
amministrativa della Parte  interpellata  restano  applicabili  nella
misura in cui non impediscano o  posticipino,  in  maniera  indebita,
l'effettivo scambio di informazioni.