(Allegato-art. 12)
 
                             Articolo 12 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il  presente  Accordo  e'  soggetto  a  ratifica  delle  Parti
contraenti, in conformita' alle rispettive legislazioni. 
    2. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di  ricezione
dell'ultima  notifica  con  cui  ciascuna  Parte  abbia   formalmente
comunicato all'altra il completamento delle proprie procedure interne
necessarie all'entrata in vigore. All'atto  dell'entrata  in  vigore,
l'Accordo avra' effetto: 
      a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale  data;
e 
      b)  con  riferimento  a  tutte  le  altre  questioni   di   cui
all'Articolo 1, a partire  da  tale  data,  ma  solo  per  i  periodi
d'imposta che iniziano in tale data o successivamente ad essa  o,  in
mancanza di un periodo d'imposta, per tutti gli oneri fiscali che  si
originano in tale data o successivamente ad essa.