(Allegato-art. 13)
 
                             Articolo 13 
 
 
                              Denuncia 
 
    1.   Ciascuna   Parte   contraente   puo' denunciare    l'Accordo
notificandone la cessazione per iscritto  direttamente  all'autorita'
competente dell'altra Parte contraente. 
    2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del  mese
successivo alla scadenza di un periodo di  sei  mesi  dalla  data  di
ricezione della notifica di  cessazione  da  parte  dell'altra  Parte
contraente. 
    3. A seguito della  denuncia  dell'Accordo  le  Parti  contraenti
rimangono  vincolate   dalle   disposizioni   dell'Articolo   8   con
riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi  del  presente
Accordo. 
    In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a  farlo,
hanno firmato il presente Accordo. 
    Fatto a Londra il 2 ottobre  2012,  in  due  originali,  ciascuno
nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente
fede. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico