Articolo 13 Denuncia 1. Ciascuna Parte contraente puo' denunciare l'Accordo notificandone la cessazione per iscritto direttamente all'autorita' competente dell'altra Parte contraente. 2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricezione della notifica di cessazione da parte dell'altra Parte contraente. 3. A seguito della denuncia dell'Accordo le Parti contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'Articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi del presente Accordo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Londra il 2 ottobre 2012, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico