(Allegato-art. 3)
 
                             Articolo 3 
 
 
                         Imposte considerate 
 
    1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono: 
      a) in Italia: 
        l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
        l'imposta sul reddito delle societa'; 
        l'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
        l'imposta sul valore aggiunto; 
        l'imposta sulle successioni; 
        l'imposta sulle donazioni; 
        le imposte sostitutive; 
      b) in Gibilterra: 
        le imposte di ogni genere e denominazione. 
    2. Il presente Accordo  si  applica  a  ogni  imposta  di  natura
identica istituita dopo la data della firma dell'Accordo in  aggiunta
o in sostituzione delle imposte esistenti.  Il  presente  Accordo  si
applica altresi' a ogni imposta  di  natura  sostanzialmente  analoga
istituita dopo la data della firma  dell'Accordo  in  aggiunta  o  in
sostituzione delle imposte esistenti  con  il  comune  accordo  delle
autorita' competenti delle  Parti  contraenti.  Inoltre,  le  imposte
oggetto del presente Accordo possono essere ampliate o modificate  di
comune accordo dalle Parti contraenti tramite uno scambio di note. Le
autorita' competenti delle  Parti  contraenti  si  notificheranno  le
modifiche sostanziali apportate  alle  disposizioni  fiscali  e  alle
misure  connesse  con  la  raccolta   delle   informazioni   previste
dall'Accordo.