(Allegato-art. 4)
 
                             Articolo 4 
 
 
                             Definizioni 
 
    1.  Ai  fini  del  presente  Accordo,  a  meno  che  diversamente
specificato, l'espressione: 
      a) «Parte contraente» designa l'Italia o Gibilterra, a  seconda
del contesto; 
      b)  «Italia»  designa  la  Repubblica  Italiana   e   comprende
qualsiasi zona situata al di  fuori  del  mare  territoriale  che  e'
considerata  come  zona  all'interno   della   quale   l'Italia,   in
conformita'  con  la  propria   legislazione   e   con   il   diritto
internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per  quanto  concerne
l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del  fondo  e
del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; 
      c) «Gibilterra» designa il territorio di Gibilterra; 
      d) «autorita' competente» designa: 
        i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze; e 
        ii) in  Gibilterra,  il  Ministro  delle  Finanze  o  un  suo
rappresentante autorizzato; 
      e)  «persona»  comprende  una  persona  fisica,   una   persona
giuridica e ogni altra associazione di persone; 
      f) «societa'» designa qualsiasi persona giuridica  o  qualsiasi
ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; 
      g) «societa' quotata in Borsa»  designa  una  societa'  la  cui
principale categoria di azioni e' quotata in una Borsa riconosciuta a
condizione  che  le  azioni  quotate   possano   essere   prontamente
acquistate  o  vendute  dal  pubblico.  Le  azioni   possono   essere
acquistate o vendute «dal pubblico» se l'acquisto o la vendita  delle
azioni non e' implicitamente o esplicitamente riservato ad un  gruppo
limitato di investitori; 
      h) «principale categoria di azioni» designa la categoria  o  le
categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del  diritto  di
voto e del valore della societa'; 
      i) «Borsa riconosciuta» designa qualsiasi Borsa approvata dalle
autorita' competenti delle Parti contraenti; 
      j) l'espressione «piano o fondo comune d'investimento»  designa
qualsiasi veicolo di investimento  comune,  qualunque  sia  la  forma
giuridica.  L'espressione  «piano  o  fondo   comune   d'investimento
pubblico» designa  qualsiasi  piano  o  fondo  comune  d'investimento
purche' le quote, le azioni o gli altri interessi  del  fondo  o  del
piano possano essere prontamente  acquistati,  venduti  o  riscattati
«dal pubblico». Quote, azioni o altri interessi del fondo o del piano
possono essere prontamente  acquistati,  venduti  o  riscattati  «dal
pubblico»  se  l'acquisto,  la  vendita  o  il  riscatto   non   sono
implicitamente o esplicitamente riservati a  un  gruppo  limitato  di
investitori; 
      k)  «imposta»  designa  qualsiasi  imposta   cui   si   applica
l'Accordo; 
      l) «Parte richiedente» designa la Parte contraente che richiede
le informazioni; 
      m) «Parte interpellata» designa la Parte contraente  cui  viene
richiesto di fornire le informazioni; 
      n) «misure connesse con la raccolta delle informazioni» designa
leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentano ad  una
Parte contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste; 
      o) «informazioni»  designa  qualsiasi  fatto,  dichiarazione  o
documentazione in qualunque forma; 
      p) «reati tributari» designa le questioni fiscali che implicano
una condotta intenzionale, che sia penalmente perseguibile secondo il
diritto  penale  della  Parte  richiedente,   restando   inteso   che
l'espressione «diritto penale» designa tutte le leggi penali definite
tali  dalla  legislazione  nazionale  indipendentemente  dalla   loro
inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o  in  altri
statuti. 
    2. Per l'applicazione del presente Accordo in  qualunque  momento
da parte di una Parte contraente, le espressioni ivi non definite,  a
meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione,  hanno
il significato che ad  esse  e'  attribuito  in  quel  momento  dalla
legislazione di detta Parte,  prevalendo  ogni  significato  ad  esse
attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in  questa
Parte sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi  di
altre leggi di detta Parte.