(Allegato-art. 5)
 
                             Articolo 5 
 
 
                Scambio di informazioni su richiesta 
 
    1. L'autorita' competente della  Parte  interpellata  provvede  a
fornire su  richiesta  le  informazioni  per  le  finalita'  indicate
all'Articolo 1. Dette informazioni sono  scambiate  indipendentemente
dal fatto che la condotta in esame costituisca o  meno  un  reato  ai
sensi della legislazione della Parte interpellata  nel  caso  in  cui
detta  condotta  abbia  avuto  luogo  nel  territorio   della   Parte
interpellata. 
    2. L'autorita' competente della Parte richiedente  sottopone  una
richiesta di informazioni ai sensi  del  presente  Articolo  soltanto
quando essa non sia in grado di ottenere  le  informazioni  richieste
con altri mezzi, tranne laddove il  ricorso  a  tali  mezzi  comporti
eccessive difficolta'. 
    3. Se le informazioni in possesso dell'autorita' competente della
Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta  di
informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure appropriate per la
raccolta  delle  informazioni  necessarie  a   fornire   alla   Parte
richiedente  le   informazioni   richieste,   nonostante   la   Parte
interpellata non abbia necessita' di dette informazioni ai fini della
propria imposizione. 
    4. Se specificamente richiesto  dall'autorita'  competente  della
Parte richiedente, l'autorita' competente  della  Parte  interpellata
fornisce le informazioni in base al presente  Articolo  nella  misura
prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di  deposizioni  di
testimoni e di copie autentiche di documenti originali. 
    5. Ciascuna Parte assicura che le  proprie  autorita'  competenti
per le finalita' specificate  all'Articolo  1  dell'Accordo,  abbiano
l'autorita' di ottenere e fornire su richiesta: 
      a) informazioni  in  possesso  di  banche,  di  altri  istituti
finanziari e di qualsiasi persona, che opera in qualita' di agente  o
fiduciario, inclusi intestatari e fiduciari; 
      b)  informazioni  riguardanti  la  proprieta'  di  societa'  di
capitali, societa' di persone, trust, fondazioni, «Anstalten» e altre
persone  comprendendo,  nei  limiti  di  cui   all'Articolo   2,   le
informazioni sulla proprieta' relative a tutte queste persone in  una
catena  di  possesso;  nel  caso  dei  trust,  le   informazioni   su
disponenti, fiduciari e beneficiari; e nel caso delle fondazioni,  le
informazioni sui soci fondatori, i  componenti  del  consiglio  della
fondazione e i beneficiari. Inoltre, il presente Accordo non  prevede
un obbligo per le Parti contraenti di ottenere o fornire informazioni
sulla proprieta' con riferimento alle societa' quotate in Borsa o  ai
piani o fondi  comuni  pubblici  d'investimento,  a  meno  che  dette
informazioni non possano essere ottenute senza grandi difficolta'. 
    6. L'autorita' competente della  Parte  richiedente  fornisce  le
seguenti   informazioni   all'autorita'   competente   della    Parte
interpellata nel caso in cui produca una  richiesta  di  informazioni
conformemente al presente Accordo al fine  di  dimostrare  l'evidente
rilevanza delle informazioni contenute nella richiesta: 
      a) l'identita' della persona sottoposta a verifica o indagine; 
      b) una dichiarazione circa l'informazione richiesta in  cui  se
ne specifica la natura  e  la  forma  in  cui  la  Parte  richiedente
desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata; 
      c)  la  finalita'  fiscale  per  la  quale  si  richiedono   le
informazioni; 
      d) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni  richieste
siano detenute dalla Parte interpellata o siano in possesso  o  sotto
il  controllo  di  una  persona  nella  giurisdizione   della   Parte
interpellata; 
      e) nei limiti delle informazioni di cui si dispone, il  nome  e
l'indirizzo delle persone che si  ritiene  siano  in  possesso  delle
informazioni richieste; 
      f) una dichiarazione attestante che la  richiesta  e'  conforme
alla  legislazione  e  alle   prassi   amministrative   della   Parte
richiedente, che - qualora  le  informazioni  richieste  rientrassero
nella giurisdizione della Parte richiedente - l'autorita'  competente
di quest'ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi  della
legislazione della Parte richiedente o nel corso della normale prassi
amministrativa, e che la richiesta e' conforme al presente Accordo; 
      g) una dichiarazione che la Parte richiedente ha esaurito tutti
i mezzi  a  disposizione  sul  proprio  territorio  per  ottenere  le
informazioni, ad  eccezione  di  quelli  che  comporterebbero  grandi
difficolta'. 
    7. L'autorita'  competente  della  Parte  interpellata  invia  le
informazioni richieste alla Parte richiedente nel  piu'  breve  tempo
possibile. Per assicurare una risposta celere, l'autorita' competente
della Parte interpellata deve: 
      a) confermare per iscritto all'autorita' competente della Parte
richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare  all'autorita'
competente della  Parte  richiedente  eventuali  incompletezze  nella
richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa; 
      b) se l'autorita' competente della Parte  interpellata  non  e'
stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90  giorni
dal ricevimento della richiesta,  inclusi  i  casi  in  cui  incontri
ostacoli nel fornire  le  informazioni  o  si  rifiuti  di  fornirle,
informera' immediatamente la Parte richiedente, spiegando le  ragioni
per cui non e' in grado di fornire le informazioni, la  natura  degli
ostacoli o le ragioni del rifiuto.