Articolo 7 Possibilita' di rifiutare una richiesta 1. La Parte interpellata non ha l'obbligo di ottenere o fornire le informazioni che la Parte richiedente non sarebbe in grado di ottenere in base alla propria legislazione ai fini dell'amministrazione o dell'applicazione della propria legislazione fiscale. L'autorita' competente della Parte interpellata puo' rifiutare di prestare la propria assistenza se la richiesta non e' conforme al presente Accordo, oppure se la Parte richiedente non ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficolta'. 2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono a una Parte contraente l'obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale. In deroga a quanto su esposto, non si considera che le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, divulghino tale segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo. 3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono a una Parte contraente l'obbligo di ottenere o fornire informazioni che rivelerebbero comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore, un avvocato o un altro rappresentante legale autorizzato nel caso in cui dette comunicazioni siano prodotte: a) al fine di chiedere o fornire parere legale, o b) per essere utilizzate in procedimenti legali previsti o in atto. 4. La Parte interpellata puo' rifiutare una richiesta di informazioni se la divulgazione delle informazioni e' contraria all'ordine pubblico. 5. Una richiesta di informazioni non puo' essere rifiutata adducendo come motivazione che il credito d'imposta da cui si origina la richiesta e' oggetto di controversia. 6. La Parte interpellata puo' rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o l'applicazione di una disposizione della legge tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle stesse circostanze.