(Allegato-art. 7)
 
                             Articolo 7 
 
 
               Possibilita' di rifiutare una richiesta 
 
    1. La Parte interpellata non ha l'obbligo di ottenere  o  fornire
le informazioni che la Parte richiedente  non  sarebbe  in  grado  di
ottenere   in   base    alla    propria    legislazione    ai    fini
dell'amministrazione o dell'applicazione della  propria  legislazione
fiscale.  L'autorita'  competente  della  Parte   interpellata   puo'
rifiutare di prestare la propria assistenza se la  richiesta  non  e'
conforme al presente Accordo, oppure se la Parte richiedente  non  ha
esaurito tutti i mezzi a  disposizione  nel  proprio  territorio  per
acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero
eccessive difficolta'. 
    2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono a una Parte
contraente l'obbligo di fornire informazioni che potrebbero  rivelare
un segreto commerciale,  industriale,  professionale  o  un  processo
commerciale. In deroga a quanto su esposto, non si considera  che  le
informazioni di cui all'articolo  5,  paragrafo  4,  divulghino  tale
segreto o processo commerciale per il solo  fatto  che  soddisfano  i
criteri del suddetto paragrafo. 
    3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono a una Parte
contraente  l'obbligo  di  ottenere  o   fornire   informazioni   che
rivelerebbero  comunicazioni  riservate   tra   un   cliente   e   un
procuratore, un avvocato o un altro rappresentante legale autorizzato
nel caso in cui dette comunicazioni siano prodotte: 
      a) al fine di chiedere o fornire parere legale, o 
      b) per essere utilizzate in procedimenti legali previsti  o  in
atto. 
    4.  La  Parte  interpellata  puo'  rifiutare  una  richiesta   di
informazioni se  la  divulgazione  delle  informazioni  e'  contraria
all'ordine pubblico. 
    5. Una  richiesta  di  informazioni  non  puo'  essere  rifiutata
adducendo come motivazione che il credito d'imposta da cui si origina
la richiesta e' oggetto di controversia. 
    6.  La  Parte  interpellata  puo'  rifiutare  una  richiesta   di
informazioni  se  le  informazioni   sono   richieste   dalla   Parte
richiedente   per   l'amministrazione   o   l'applicazione   di   una
disposizione della legge tributaria della  Parte  richiedente,  o  di
qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una  discriminazione
ai danni di un nazionale della  Parte  interpellata  rispetto  ad  un
nazionale della Parte richiedente nelle stesse circostanze.