Articolo 8 Riservatezza Le informazioni ricevute da una Parte contraente ai sensi del presente Accordo sono tenute segrete e sono comunicate soltanto alle persone o autorita' (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte contraente incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte oggetto del presente Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorita' utilizzeranno tali informazioni soltanto per tali finalita'. Esse possono servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. Le informazioni non possono essere comunicate a nessun'altra persona, entita', autorita' o giurisdizione senza l'esplicito consenso scritto dell'autorita' competente della Parte interpellata. Le informazioni fornite a una Parte richiedente ai sensi del presente Accordo non possono essere comunicate a nessuna altra giurisdizione.