(Allegato-art. 8)
 
                             Articolo 8 
 
 
                            Riservatezza 
 
    Le informazioni ricevute da una Parte  contraente  ai  sensi  del
presente Accordo sono tenute segrete e sono comunicate soltanto  alle
persone o autorita' (ivi compresi tribunali e organi  amministrativi)
nella    giurisdizione    della    Parte    contraente     incaricate
dell'accertamento o  della  riscossione  delle  imposte  oggetto  del
presente Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali
imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati  per  tali  imposte.
Dette persone o autorita' utilizzeranno  tali  informazioni  soltanto
per tali finalita'. Esse possono servirsi di queste informazioni  nel
corso  di  udienze  pubbliche  di  tribunali  o   nei   giudizi.   Le
informazioni non possono essere comunicate  a  nessun'altra  persona,
entita', autorita' o giurisdizione senza l'esplicito consenso scritto
dell'autorita' competente della Parte interpellata.  Le  informazioni
fornite a una Parte richiedente ai sensi  del  presente  Accordo  non
possono essere comunicate a nessuna altra giurisdizione.