Art. 2 
 
 
                   Disposizioni di coordinamento, 
                        finanziarie e finali 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  italiana.   L'efficacia   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 1, commi 1, lettere c), d), f), g) ed h), e  8,  decorre
dal 1° gennaio 2015. 
  2. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e fino al 31 dicembre 2014: 
  a) per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per  arrotolare
le sigarette, di cui all'articolo 39-bis, comma 1,  lettera  c),  del
decreto  legislativo  n.  504  del  1995,  l'accisa  minima  prevista
dall'articolo 14, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011,
2011/64/UE, e' pari a euro 108,00 il  chilogrammo,  qualora  l'accisa
risulti inferiore a detto importo; 
  b) per i tabacchi lavorati di cui  all'articolo  39-bis,  comma  1,
lettera b), del decreto legislativo  n.  504  del  1995  (sigarette),
l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa e' elevata dal 58,5 per
cento al 58,6 per cento e l'accisa minima prevista  dall'articolo  8,
comma 6, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011
e' pari a euro 126,80 il chilogrammo convenzionale, qualora  l'accisa
risulti inferiore a detto importo; 
  c) la Tabella A) allegata alla determinazione del 25 febbraio 2014,
prot. 1242, e la Tabella  D)  allegata  alla  determinazione  del  30
settembre  2013,  prot.  6183,  pubblicate,  rispettivamente,  il  26
febbraio 2014 e 30 settembre  2013  sul  sito  internet  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, sono sostituite, rispettivamente,  dalle
Tabelle A) e D) allegate al presente decreto. 
  3. Ferma restando l'applicazione delle ulteriori  disposizioni  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio  2013,
n. 38, all'articolo 9, comma 3, del predetto decreto  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) euro  1.000
per i comuni ovvero frazioni di comuni con popolazione fino  a  2.000
abitanti, nonche' per i comuni montani e quelli delle isole minori;»; 
  b) alla lettera a) le parole: «per i comuni con popolazione fino  a
10.000 abitanti», sono sostituite dalle seguenti: «per i  comuni  con
popolazione compresa tra 2.001 e 10.000 abitanti». 
  4. L'obiettivo di gettito pari a 50 milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno  2015  gia'  previsto  dall'articolo  14,  comma   3,   del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' assicurato con  corrispondente
quota delle maggiori entrate recate dal  presente  provvedimento.  Le
maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente  decreto,  al
netto della suddetta quota, valutate in 145 milioni di  euro  per  il
2015,  e  in  146  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dal  2016,
confluiscono nell'apposito fondo previsto dall'articolo 16, comma  1,
ultimo periodo, della  legge  11  marzo  2014,  n.  23.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sono  conseguentemente
abrogati il comma 3 dell'articolo 14 del predetto decreto-legge n. 91
del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del  2013
e la determinazione direttoriale  dell'Agenzia  delle  Dogane  e  dei
Monopoli adottata ai sensi della predetta disposizione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  testo  dell'art.  39-bis  del   citato   decreto
          legislativo n. 504 del 1995, come modificato  dal  presente
          decreto, e' riportato nelle note all'art. 1. 
              - Il testo vigente dell'art.  14  della  direttiva  del
          Consiglio 21  giugno  2011,  n.  2011/64/UE  relativa  alla
          struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al  tabacco
          lavorato, e' riportato nelle note all'art. 1. 
              - Il testo vigente  dell'art.  8  della  direttiva  del
          Consiglio 21  giugno  2011,  n.  2011/64/UE  relativa  alla
          struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al  tabacco
          lavorato, e' il seguente: 
              «Art. 8. - 1. La  percentuale  dell'elemento  specifico
          dell'accisa nell'importo dell'onere  fiscale  totale  sulle
          sigarette  e'  fissato  con  riferimento  al  prezzo  medio
          ponderato di vendita al minuto. 
              2. Il prezzo medio ponderato di vendita  al  minuto  e'
          calcolato in riferimento  al  valore  totale  di  tutte  le
          sigarette immesse in consumo, basato sul prezzo di  vendita
          al minuto comprensivo di tutte le imposte,  diviso  per  la
          quantita'  totale  di  sigarette  immesse  in  consumo.  E'
          fissato al piu' tardi entro il 1° marzo  di  ogni  anno  in
          base ai dati relativi a  tutte  le  immissioni  in  consumo
          dell'anno civile precedente. 
              3.  Fino  al  31  dicembre  2013  l'elemento  specifico
          dell'accisa non puo' essere inferiore  al  5%  e  non  puo'
          essere superiore al 76,5% dell'importo  dell'onere  fiscale
          totale derivante dall'aggregazione dei seguenti elementi: 
              a) l'accisa specifica; 
              b) l'accisa ad valorem e l'imposta sul valore  aggiunto
          (IVA) applicate al prezzo medio  ponderato  di  vendita  al
          minuto. 
              4. Dal 1° gennaio 2014 l'elemento specifico dell'accisa
          sulle sigarette non puo' essere inferiore  al  7,5%  e  non
          puo' essere  superiore  al  76,5%  dell'importo  dell'onere
          fiscale totale  derivante  dall'aggregazione  dei  seguenti
          elementi: 
              a) l'accisa specifica; 
              b) l'accisa ad valorem  e  l'IVA  applicate  al  prezzo
          medio ponderato di vendita al minuto. 
              5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, quando  in  uno  Stato
          membro  si  verifica  una  variazione  nel   prezzo   medio
          ponderato di vendita al minuto delle  sigarette  che  porta
          l'elemento specifico dell'accisa, espresso  in  percentuale
          dell'onere fiscale totale, a un livello inferiore al  5%  o
          al 7,5%, secondo il caso, o superiore al  76,5%  dell'onere
          fiscale totale,  lo  Stato  membro  di  cui  trattasi  puo'
          omettere di adeguare l'importo dell'accisa  specifica  fino
          al 1° gennaio del secondo anno  successivo  all'anno  della
          variazione. 
              6. Fatti salvi i  paragrafi  3,  4  e  5  del  presente
          articolo e l'art. 7, paragrafo 1, secondo comma, gli  Stati
          membri   possono   applicare   un'accisa    minima    sulle
          sigarette.». 
              - La determinazione del 25 febbraio 2014,  prot.  1242,
          pubblicata  il  26  febbraio   2014   sul   sito   internet
          dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  recava   la
          ripartizione  dei  prezzi  di  vendita  al  pubblico  delle
          sigarette. 
              - La determinazione del 30 settembre 2013, prot.  6183,
          pubblicata  il  30  settembre  2013   sul   sito   internet
          dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli   recava   la
          ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi
          lavorati. 
              -  Il  testo  dell'art.  9  del  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  21  febbraio  2013,  n.  38
          (Regolamento  recante  disciplina  della  distribuzione   e
          vendita dei prodotti da fumo),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16  aprile  2013,  n.  89,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 9 (Rinnovo dei patentini). - 1. Alla scadenza del
          biennio di validita' del patentino gli interessati, ai fini
          del suo rinnovo, presentano, almeno  30  giorni  prima  del
          termine di scadenza della validita', una domanda  in  bollo
          al  competente  Ufficio,  corredata  da  una  dichiarazione
          sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ai
          sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n.  445,  e  successive  modificazioni,  che
          attesta: 
              a) la quantita' e il  valore  dei  prelievi  effettuati
          risultanti  dagli  appositi  modelli  U88PAT,  regolarmente
          compilati e firmati dalle parti, relativi  all'ultimo  anno
          solare immediatamente precedente; 
              b) i dati e le informazioni di cui all'art. 8, comma 3. 
              2. Per le domande pervenute prive della  documentazione
          di cui  al  comma  1  gli  Uffici  competenti  invitano  il
          richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine
          di 30 giorni. Decorso il termine senza che le stesse  siano
          state integrate, le domande sono dichiarate improcedibili. 
              3. Il rinnovo e' concesso a condizione che il  soggetto
          titolare del patentino  abbia  effettuato  un  prelievo  di
          generi di monopolio per un valore complessivo  medio  annuo
          pari o superiore a: 
              0a) euro 1.000 per i comuni ovvero frazioni  di  comuni
          con popolazione fino a 2.000 abitanti, nonche' per i comuni
          montani e quelli delle isole minori; 
              a) euro 24.000 per i comuni  con  popolazione  compresa
          tra 2.001 e 10.000 abitanti; 
              b) euro 30.000 per i comuni  con  popolazione  compresa
          tra 10.001 e 30.000 abitanti; 
              c) euro 48.000 per i comuni  con  popolazione  compresa
          tra 30.001 e 100.000 abitanti; 
              d) euro 57.000 per i comuni  con  popolazione  compresa
          tra 100.001 e 1.000.000 di abitanti; 
              e) euro 75.000 per i comuni aventi oltre  1.000.000  di
          abitanti. 
              4.  Qualora  l'ammontare  del  prelievo  di  generi  di
          monopolio sia inferiore ai valori di cui al comma 3 per non
          oltre il venti per cento degli stessi, l'Ufficio competente
          puo' autorizzare, una sola volta,  il  rinnovo  qualora  il
          patentino  assolva  a  particolari  esigenze  di   servizio
          giustificate dalla  particolare  ubicazione  dell'esercizio
          ovvero  dalla  peculiare   tipologia   di   clientela.   Il
          provvedimento di rinnovo deve  indicare  espressamente  gli
          elementi e le notizie che dimostrano la  sussistenza  delle
          particolari esigenze di servizio. 
              5.  In  pendenza  del  procedimento  di   rinnovo   del
          patentino l'Ufficio competente  autorizza  provvisoriamente
          il titolare del patentino  in  scadenza  alla  prosecuzione
          della vendita dei  tabacchi  lavorati.  In  mancanza  della
          domanda di rinnovo, il  servizio  di  approvvigionamento  e
          vendita cessa immediatamente. 
              6. Presso gli impianti di distribuzione  carburanti  il
          rinnovo del patentino, quando lo stesso e' stato rilasciato
          ai sensi del presente regolamento, e' sempre consentito.». 
              - Il testo vigente dell'art. 14, comma  3,  del  citato
          decreto-legge n. 91 del 2013, convertito dalla legge n. 112
          del  2013,  e'  riportato  nelle  note  alle  premesse  del
          presente decreto. 
              - Il testo vigente  del  comma  1  dell'art.  16  della
          citata legge 11 marzo 2014, n. 23, e' il seguente: 
              «Art.   16    (Disposizioni    finanziarie).    -    1.
          Dall'attuazione della delega di cui all'art. 1  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,  ne'   un   aumento   della   pressione   fiscale
          complessiva a carico dei  contribuenti.  In  considerazione
          della    complessita'    della    materia    trattata     e
          dell'impossibilita' di procedere alla determinazione  degli
          eventuali  effetti  finanziari,  per  ciascuno  schema   di
          decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'art.  1
          comma 6, evidenzia i suoi  effetti  sui  saldi  di  finanza
          pubblica.  Qualora   uno   o   piu'   decreti   legislativi
          determinino  nuovi  o  maggiori  oneri,  che  non   trovino
          compensazione nel proprio  ambito,  si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge n. 196 del  2009  ovvero
          mediante compensazione con le  risorse  finanziarie  recate
          dai decreti legislativi adottati ai  sensi  della  presente
          legge, presentati prima  o  contestualmente  a  quelli  che
          comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori
          entrate confluiscono in un apposito fondo  istituito  nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              (Omissis).».