Art. 2. 
 
  Il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere, ai  sensi
dell'art.  1,  terzo  comma,  della  legge  n.  720/84,  sulle  somme
depositate  nelle  contabilita'  speciali  fruttifere  relative  alle
entrate proprie degli enti ed organismi pubblici, e' stabilito  nella
misura dell'11% lordo. 
  Le  sezioni  di  tesoreria  provinciale   dello   Stato   liquidano
annualmente  gli  interessi  previsti  nel  precedente  primo  comma,
tenendo presente che la  valuta  decorre,  per  quanto  riguarda  gli
accreditamenti, dal giorno  della  loro  esecuzione,  e,  per  quanto
riguarda i prelevamenti, dal giorno lavorativo precedente ai prelievi
stessi. 
  Le somme relative agli interessi sono accreditate alle contabilita'
speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici  con  valuta  l°
gennaio  dell'anno   successivo   e   scritturate   per   l'ammontare
complessivo in conto sospeso dalla sezione di  tesoreria  provinciale
di Roma. 
  La Direzione generale del tesoro,  sulla  base  delle  contabilita'
presentate  dall'Amministrazione  centrale  della   Banca   d'Italia,
provvede all'emissione di un ordinativo diretto tratto sul cap.  4678
dello stato di  previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro
denominato «Interessi di somme versate in conto corrente  col  Tesoro
dello Stato; somme da corrispondere ai sensi dell'art. 1 della  legge
29 ottobre 1984, n. 720, concernente il sistema di tesoreria  unica»,
a favore del capo della tesoreria  di  Roma  per  l'eliminazione  del
sospeso di cui sopra.