Art. 3. Il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere ai tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici ai sensi del primo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 26 luglio 1985, e' commisurato al tasso ufficiale di sconto diminuito di due punti. L'accreditamento a favore delle aziende o istituti di credito tesorieri o cassieri, e' effettuato con valuta 1° gennaio dell'anno successivo e le relative somme sono scritturate, per l'ammontare complessivo, in conto sospeso dalla sezione di tesoreria provinciale di Roma. Per l'eliminazione del sospeso di cui sopra, si applicano le procedure indicate al quarto comma del precedente art. 2.