Art. 3. 
 
  Il  tasso  di  interesse  annuo  posticipato  da  corrispondere  ai
tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici  ai  sensi  del
primo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 26 luglio  1985,  e'
commisurato al tasso ufficiale di sconto diminuito di due punti. 
  L'accreditamento a favore  delle  aziende  o  istituti  di  credito
tesorieri o cassieri, e' effettuato con valuta 1°  gennaio  dell'anno
successivo e le relative  somme  sono  scritturate,  per  l'ammontare
complessivo, in conto sospeso dalla sezione di tesoreria  provinciale
di Roma. 
  Per l'eliminazione del  sospeso  di  cui  sopra,  si  applicano  le
procedure indicate al quarto comma del precedente art. 2.