Art. 4. 
 
  Il tasso di interesse annuo posto a carico dei tesorieri o cassieri
degli enti ed organismi pubblici sulle  somme  scritturate  in  conto
sospeso «collettivi», a norma dell'art. 7 del decreto ministeriale 26
luglio 1985, e' commisurato al tasso ufficiale di sconto aumentato di
tre punti. 
  Per il periodo iniziale di due  mesi  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore  del  sistema  di  tesoreria  unica,  il  tasso  di
interesse posto  a  carico  dei  suddetti  tesorieri  o  cassieri  e'
commisurato al tasso ufficiale di sconto.