Art. 4. Il tasso di interesse annuo posto a carico dei tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici sulle somme scritturate in conto sospeso «collettivi», a norma dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 luglio 1985, e' commisurato al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti. Per il periodo iniziale di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica, il tasso di interesse posto a carico dei suddetti tesorieri o cassieri e' commisurato al tasso ufficiale di sconto.