Art. 5. 
 
  I saldi delle contabilita'  speciali  «mutui»  di  cui  al  decreto
ministeriale 5 novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
312 del 13 novembre 1984, sono  versati,  a  cura  delle  sezioni  di
tesoreria provinciale, a mezzo vaglia del Tesoro, nelle  contabilita'
speciali infruttifere di cui al quarto comma dell'art. 1  del  citato
decreto ministeriale 26 luglio 1985, entro il 6 gennaio 1986. 
  Tenuto conto di quanto disposto dall'ultimo periodo del primo comma
dell'art. 1 della legge n. 720/84, nonche' dal quinto comma dell'art.
1 del decreto ministeriale 26 luglio 1985,  le  entrate  proprie  con
vincolo  di  destinazione  sono  tenute  vincolate  dai  tesorieri  o
cassieri degli enti  ed  organismi  pubblici,  per  i  corrispondenti
importi,  nelle  contabilita'  speciali  infruttifere.  Nel  caso  di
insufficienza di fondi  in  queste  ultime  contabilita'  speciali  e
fintanto che sussista tale  insufficienza,  i  tesorieri  o  cassieri
tengono vincolati nelle proprie scritture  contabili,  ai  sensi  del
menzionato art.  5,  per  l'eventuale  differenza,  fondi  presso  le
contabilita' speciali fruttifere. 
  I  pagamenti  di  somme  relative  a  fondi   aventi   vincolo   di
destinazione, ivi compresi i mutui, sono effettuati dai  tesorieri  o
cassieri sulla base di apposita documentazione prodotta dagli enti ed
organismi pubblici, ai sensi  delle  vigenti  norme.  Tale  procedura
viene seguita anche per  le  operazioni  effettuate  in  applicazione
dell'art. 3, sesto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n.  55,
convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131. 
  Fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto-legge
20 novembre 1985, n. 649, le  somme  provenienti  da  mutui  concessi
dagli istituti di credito speciale e dagli istituti e  sezioni  opere
pubbliche agli enti ed organismi pubblici  e  depositate  presso  gli
istituti e le sezioni medesimi in attesa di erogazione, non rientrano
fra le disponibilita' da riversare nelle contabilita' speciali presso
le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.