Art. 6. 
 
  I rapporti di debito e di credito tra i tesorieri o cassieri  degli
enti ed organismi pubblici e  le  sezioni  di  tesoreria  provinciale
dello Stato, con riferimento alle disponibilita' in  numerario  o  in
titoli esistenti presso gli istituti e le  aziende  di  credito  alla
fine del mese di novembre 1985, sono regolati nel modo seguente. 
  I tesorieri o cassieri effettuano nel corso del  mese  di  dicembre
1985  i  pagamenti  per  conto  degli  enti  ed  organismi   pubblici
utilizzando prioritariamente le disponibilita' in numerario esistenti
alla data del 30 novembre 1985 e, ove necessario per  fronteggiare  i
pagamenti, attivando le  procedure  previste  per  il  reintegro  dal
decreto ministeriale 5 novembre 1984 richiamato nel  precedente  art.
5. 
  Le  disponibilita'  residue  sono   integralmente   versate   nelle
contabilita'  speciali  infruttifere,   attualmente   vigenti,   allo
sportello  delle  competenti  sezioni   di   tesoreria   provinciale,
direttamente o tramite corrispondenti bancari, entro il  27  dicembre
1985, al netto degli effettivi pagamenti da eseguire nei giorni 30  e
31 dicembre 1985. 
  Gli enti ed organismi pubblici devono  provvedere  allo  smobilizzo
dei titoli di loro proprieta' entro il 31 dicembre  1986,  disponendo
il versamento del ricavato nelle contabilita' speciali  infruttifere,
ovvero in quelle fruttifere ove trattisi  di  titoli  acquistati  con
fondi provenienti da entrate proprie, fermo restando quanto  previsto
dal primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 26 luglio 1985. 
  I titoli e i  depositi  concernenti  accantonamenti  per  fondi  di
previdenza  a  capitalizzazione  per  la  quiescenza  del   personale
dipendente dagli enti ed organismi pubblici, previsti e  disciplinati
da   particolari   disposizioni,   non   vanno    considerati    come
disponibilita' ai fini dell'applicazione della normativa  riguardante
il sistema di tesoreria unica. 
  Parimenti non sono considerati disponibilita'  i  valori  mobiliari
provenienti da atti di liberalita' di privati (come eredita', legati,
donazioni) destinati a borse di studio.