Art. 6. 
 
  Dopo fari 419 e con il conseguente  spostamento  della  numerazione
degli articoli successivi sono aggiunti  i  seguenti  nuovi  articoli
relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in scienza
e tecnologia dei, materiali e di applicazioni biotecnologiche. 
 
                     Scuola di specializzazione 
 
  in scienza e tecnologia dei materiali 
  Art. 420. - E' istituita la scuola di specializzazione in scienza e
tecnologia dei materiali presso l'Universita' di Milano. 
  La scuola ha il compito di formare figure professionali  capaci  di
progettare, selezionare e  provare  i  materiali  in  funzione  delle
applicazioni specifiche, partendo  da  una  comprensione  della  loro
struttura interna a livello chimico-fisico. 
  La scuola rilascia il titolo di specialista in scienza e tecnologia
dei materiali. 
  Art. 421 - La scuola ha la durata di due anni e non e' suscettibile
di abbreviazioni. Ciascun anno prevede almeno centocinquanta  ore  di
insegnamento e almeno cento ore di attivita' pratiche guidate. 
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di quindici iscritti per ciascun
anno di corso per un totale di trenta specializzandi. 
  Art. 422. - Concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali e i dipartimenti  di  fisica,
chimica   inorganica   e   metallorganica,    chimica    fisica    ed
elettrochimica, chimica organica e  industriale  e  gli  istituti  di
chimica strutturistica inorganica e di fisica generale applicata. 
  Nel manifesto annuale degli studi  viene  indicata  la  sede  della
direzione della scuola. 
  Art. 423. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola  i  laureati  dei  corsi  di  laurea   in   chimica,   chimica
industriale, fisica, ingegneria. 
  Sono altresi' ammessi al  concorso  per  l'ammissione  alla  scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio  conseguito  presso
universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art.  332
del testo unico del 31 marzo 1938, n. 1592, a  quelli  richiesti  nei
commi precedenti. 
  Art. 424. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
  1° Anno: 
  fisica dei materiali; 
  chimica dei materiali; 
  laboratorio materiali; 
  un insegnamento (due insegnamenti) scelti tra quelli opzionali; 
  partecipazione a corsi seminariali. 
  Il primo anno va integrato, a giudizio del consiglio  della  scuola
da uno o piu' dei seguenti corsi che integrino  la  preparazione  dei
laureati provenienti da diversi corsi di laurea: 
  fondamenti di chimica dei materiali; 
  fondamenti di fisica della materia; 
  fondamenti di ingegneria dei materiali. 
  2° Anno: 
  comportamento e affidabilita'; 
  struttura e caratterizzazione dei materiali; 
  due insegnamenti (tre insegnamenti) scelti tra quelli opzionali; 
  partecipazione a corsi seminariali. 
  Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti: 
  laboratorio materiali II; 
  chimica fisica dei materiali; 
  tecnologia e processi fabbricazione; 
  caratterizzazione struttura e proprieta' dei materiali; 
  materiali metallici; 
  materiali ceramici; 
  materiali semiconduttori; 
  materiali polimerici; 
  materiali compositi; 
  materiali magnetici; 
  materiali strutturali; 
  biomateriali; 
  scienza delle costruzioni e proprieta' meccaniche dei materiali; 
  corrosione e protezione dei materiali; 
  tecniche informatiche e di elaborazione dei dati; 
  superfici e interfacce; 
  fisica e tecnologia dei dispositivi; 
  fondamenti di cristallografia e strutturistica; 
  criteri di scelta dei materiali; 
  analisi chimico-fisica dei materiali; 
  principi di tecnologie dei materiali. 
  Art. 425. - All'inizio di ciascun anno di corso gli  specializzandi
dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi
opzionali che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno  della
specializzazione e l'attivita' sperimentale di laboratorio che  sara'
svolta sotto la guida di un relatore  nominato  dal  consiglio  della
scuola. 
  Su  parere  del  consiglio  della  scuola   verranno   riconosciute
attivita' inerenti alla specializzazione svolta presso enti  pubblici
o privati anche nell'ambito di convenzioni specifiche. 
  Art. 426. - Il corso si conclude  con  un  esame  di  diploma,  che
consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri
la preparazione scientifica e le capacita operative nella  scienza  e
tecnologia dei materiali. 
  Scuola di specializzazione 
  in «applicazioni biotecnologiche». 
  Art.  427.  -  E  istituita  la  scuola  di   specializzazione   in
«applicazioni biotecnologiche» presso l'Universita' di Milano. 
  La scuola ha lo scopo di fornire le conoscenze teoriche e  pratiche
per  la  preparazione  di  specialisti   in   grado   di   facilitare
l'applicazione delle innovazioni che 1e  biotecnologie  vanno  sempre
piu' sviluppando nei diversi  settori  del  mondo  produttivo  e  dei
servizi. Lo specialista in applicazioni  biotecnologiche  costituira'
l'anello di congiunzione tra il lavoro del ricercatore di base  e  lo
specialista di processo. 
  La  scuola  rilascia  il  titolo  di  specialista  in  applicazioni
biotecnologiche. 
  Art. 428. - La scuola ha la durata di  tre  anni  Ciascun  anno  di
corso prevede almeno duecento ore di insegnamento e duecento  ore  di
attivita' pratiche guidate. 
  In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la  scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
quindici per ciascun anno di corso per tin totale  di  quarantacinque
specializzandi. 
  Art. 429. -  Ai  sensi  della  normativa  generale,  concorrono  al
funzionamento  della  scuola  la  facolta'  di  scienze  matematiche,
fisiche  e  naturali,  i  dipartimenti  di  fisiologia  e  biochimica
generali, di genetica  e  biologia  dei  microorganismi,  di  chimica
fisica ed elettrochimica e di chimica organica ed industriale. 
  Nel manifesto annuale degli stadi  viene  indicata  la  sede  della
direzione della scuola. 
  Art. 430. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola  i  laureati  dei  corsi  di  laurea  in.   chimica,   chimica
industriale, chimica  e  tecnologie  farmaceutiche,  fisica,  scienze
agrarie, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari. 
  Sono altresi' ammessi al  concorso  per  l'ammissione  alla  scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito  presso
universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art.  332
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma
precedente. 
  Art. 431. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
  1° Anno: 
  complementi di biologia e genetica molecolari; 
  complementi di chimica biologica; 
  complementi di microbiologia generale; 
  complementi di chimica delle fermentazioni; 
  complementi di chimica organica industriale; 
  complementi di chimica fisica biologica; 
  metodologie chimiche analitiche. 
  2° Anno: 
  complementi di genetica dei microorganismi; 
  metodologie chimico-fisiche, 
  ed inoltre  cinque  attivati  dal  consiglio  della  scuola  fra  i
seguenti corsi: 
  colture cellulari; 
  immunologia e immunochimica; 
  complementi di microbiologia industriale; 
  complementi di biochimica industriale; 
  tecniche di manipolazioni genetiche; 
  tecniche di mutagenesi e miglioramento ceppi; 
  tecnologia della misura; 
  sostanze naturali biologicamente attive; 
  tecniche per la determinazione di sequenze di acidi nucleici; 
  tecniche di sintesi di acidi nucleici; 
  tecniche di immobilizzazione di cellule ed enzimi; 
  tecniche per la determinazione di sequenze di proteine. 
  3° Anno: 
  elementi di ingegneria biochimica; 
  aspetti legislativi delle biotecnologie, 
  ed inoltre quattro fra i seguenti corsi: 
  ottimizzazione dell'espressione genica; 
  vettori di donazione; 
  biotecnologie della chimica fine; 
  applicazioni analitiche delle biotecnologie; 
  biotecnologie e depurazione ambientale; 
  biotecnologie dell'industria farmaceutica; 
  biotecnologie dell'industria sieroterapica; 
  biotecnologie nei problemi energetici; 
  rischi biologici e loro stima; 
  tecniche avanzate di purificazione; 
  bioinformatica; 
  applicazioni informatiche alle biotecnologie; 
  complementi di biochimica della nutrizione: 
  tecniche di ingegneria proteica; 
  catalisi in biotecnologia; 
  biotecnologie e nutrizione. 
  Art. 432. - All'inizio di ciascun anno di corso gli  specializzandi
dovranno  concordare  con  il  consiglio  della  scuola   l'attivita'
sperimentale di laboratorio che stira svolto sotto  la  guida  di  un
relatore nominato dal consiglio della scuola. 
  Ai fini della frequenza alle lezioni  teoriche  ed  alle  attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile.  sulla
base  di   idonea   documentazione,   l'attivita',   attinente   alla
specializzazione, svolta  all'estero  in  laboratori  universitari  o
extra universitari. 
  Art. 433. L'Universita' su  proposta  del  consiglio  della  scuola
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra  universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  dell'11  luglio
1980, n. 382 e del decreto del Presidente  della  Repubblica  del  10
marzo 1982, n. 162. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  Dato a Roma, addi' 18 luglio 1987 
 
                               COSSIGA 
 
 
                         Falcucci, Ministro delta pubblica istruzione 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 settembre 1987 
  Registro n.54 Istruzione, foglio n. 29