Art. 6. Dopo fari 419 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in scienza e tecnologia dei, materiali e di applicazioni biotecnologiche. Scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali Art. 420. - E' istituita la scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali presso l'Universita' di Milano. La scuola ha il compito di formare figure professionali capaci di progettare, selezionare e provare i materiali in funzione delle applicazioni specifiche, partendo da una comprensione della loro struttura interna a livello chimico-fisico. La scuola rilascia il titolo di specialista in scienza e tecnologia dei materiali. Art. 421 - La scuola ha la durata di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno prevede almeno centocinquanta ore di insegnamento e almeno cento ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di quindici iscritti per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi. Art. 422. - Concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e i dipartimenti di fisica, chimica inorganica e metallorganica, chimica fisica ed elettrochimica, chimica organica e industriale e gli istituti di chimica strutturistica inorganica e di fisica generale applicata. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 423. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in chimica, chimica industriale, fisica, ingegneria. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico del 31 marzo 1938, n. 1592, a quelli richiesti nei commi precedenti. Art. 424. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: fisica dei materiali; chimica dei materiali; laboratorio materiali; un insegnamento (due insegnamenti) scelti tra quelli opzionali; partecipazione a corsi seminariali. Il primo anno va integrato, a giudizio del consiglio della scuola da uno o piu' dei seguenti corsi che integrino la preparazione dei laureati provenienti da diversi corsi di laurea: fondamenti di chimica dei materiali; fondamenti di fisica della materia; fondamenti di ingegneria dei materiali. 2° Anno: comportamento e affidabilita'; struttura e caratterizzazione dei materiali; due insegnamenti (tre insegnamenti) scelti tra quelli opzionali; partecipazione a corsi seminariali. Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti: laboratorio materiali II; chimica fisica dei materiali; tecnologia e processi fabbricazione; caratterizzazione struttura e proprieta' dei materiali; materiali metallici; materiali ceramici; materiali semiconduttori; materiali polimerici; materiali compositi; materiali magnetici; materiali strutturali; biomateriali; scienza delle costruzioni e proprieta' meccaniche dei materiali; corrosione e protezione dei materiali; tecniche informatiche e di elaborazione dei dati; superfici e interfacce; fisica e tecnologia dei dispositivi; fondamenti di cristallografia e strutturistica; criteri di scelta dei materiali; analisi chimico-fisica dei materiali; principi di tecnologie dei materiali. Art. 425. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Su parere del consiglio della scuola verranno riconosciute attivita' inerenti alla specializzazione svolta presso enti pubblici o privati anche nell'ambito di convenzioni specifiche. Art. 426. - Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacita operative nella scienza e tecnologia dei materiali. Scuola di specializzazione in «applicazioni biotecnologiche». Art. 427. - E istituita la scuola di specializzazione in «applicazioni biotecnologiche» presso l'Universita' di Milano. La scuola ha lo scopo di fornire le conoscenze teoriche e pratiche per la preparazione di specialisti in grado di facilitare l'applicazione delle innovazioni che 1e biotecnologie vanno sempre piu' sviluppando nei diversi settori del mondo produttivo e dei servizi. Lo specialista in applicazioni biotecnologiche costituira' l'anello di congiunzione tra il lavoro del ricercatore di base e lo specialista di processo. La scuola rilascia il titolo di specialista in applicazioni biotecnologiche. Art. 428. - La scuola ha la durata di tre anni Ciascun anno di corso prevede almeno duecento ore di insegnamento e duecento ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per tin totale di quarantacinque specializzandi. Art. 429. - Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, i dipartimenti di fisiologia e biochimica generali, di genetica e biologia dei microorganismi, di chimica fisica ed elettrochimica e di chimica organica ed industriale. Nel manifesto annuale degli stadi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 430. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in. chimica, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche, fisica, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 431. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: complementi di biologia e genetica molecolari; complementi di chimica biologica; complementi di microbiologia generale; complementi di chimica delle fermentazioni; complementi di chimica organica industriale; complementi di chimica fisica biologica; metodologie chimiche analitiche. 2° Anno: complementi di genetica dei microorganismi; metodologie chimico-fisiche, ed inoltre cinque attivati dal consiglio della scuola fra i seguenti corsi: colture cellulari; immunologia e immunochimica; complementi di microbiologia industriale; complementi di biochimica industriale; tecniche di manipolazioni genetiche; tecniche di mutagenesi e miglioramento ceppi; tecnologia della misura; sostanze naturali biologicamente attive; tecniche per la determinazione di sequenze di acidi nucleici; tecniche di sintesi di acidi nucleici; tecniche di immobilizzazione di cellule ed enzimi; tecniche per la determinazione di sequenze di proteine. 3° Anno: elementi di ingegneria biochimica; aspetti legislativi delle biotecnologie, ed inoltre quattro fra i seguenti corsi: ottimizzazione dell'espressione genica; vettori di donazione; biotecnologie della chimica fine; applicazioni analitiche delle biotecnologie; biotecnologie e depurazione ambientale; biotecnologie dell'industria farmaceutica; biotecnologie dell'industria sieroterapica; biotecnologie nei problemi energetici; rischi biologici e loro stima; tecniche avanzate di purificazione; bioinformatica; applicazioni informatiche alle biotecnologie; complementi di biochimica della nutrizione: tecniche di ingegneria proteica; catalisi in biotecnologia; biotecnologie e nutrizione. Art. 432. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola l'attivita' sperimentale di laboratorio che stira svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile. sulla base di idonea documentazione, l'attivita', attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 433. L'Universita' su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 18 luglio 1987 COSSIGA Falcucci, Ministro delta pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 settembre 1987 Registro n.54 Istruzione, foglio n. 29