(Allegato-art. 14)
                               Art. 14 
 
 
Disciplina delle attivita' di riprese fotografiche,  cinematografiche
                     e televisive, professionali 
 
    1. Nell'area marina protetta sono consentite attivita' amatoriali
di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva. 
    2.  Le  riprese  fotografiche,  cinematografiche   e   televisive
professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di
prevalente  interesse  pubblico   all'informazione,   devono   essere
preventivamente autorizzate dall'ente gestore. 
    3. Le riprese  sono  consentite  secondo  le  disposizioni  e  le
limitazioni indicate dall'ente gestore all'atto dell'autorizzazione e
comunque devono avvenire senza arrecare disturbo alle specie  animali
e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta. 
    4.  Il  personale  preposto  alla  sorveglianza   puo'   impedire
l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita'  di  cui  al  presente
articolo ove le giudichi pregiudizievoli ai  fini  della  tutela  del
patrimonio naturale  e  culturale  nonche'  della  tranquillita'  dei
luoghi dell'area marina protetta. 
    5. L'ente gestore puo' acquisire copia del materiale  fotografico
e  audiovisivo   professionale   prodotto,   per   motivate   ragioni
istituzionali  e  previo  consenso   dell'autore,   anche   al   fine
dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte. 
    6. La pubblicazione e  produzione  dei  materiali  fotografici  e
audiovisivi deve  riportare  per  esteso  il  nome  dell'area  marina
protetta. 
    7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
delle attivita' di cui al presente  articolo,  i  richiedenti  devono
versare all'ente gestore un corrispettivo  a  titolo  di  diritto  di
segreteria  e  rimborso  spese,  secondo  le  modalita'  indicate  al
successivo art. 33.