(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
 
              Disciplina dell'attivita' di balneazione 
 
    1. Nelle zone A dell'area marina protetta non  e'  consentita  la
balneazione. 
    2. Nelle zone B e C la balneazione e' liberamente consentita  nel
rispetto delle ordinanze dell'Autorita' marittima competente.