(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
 
              Disciplina delle visite guidate subacquee 
 
    1. Nell'area marina protetta sono consentite  le  visite  guidate
subacquee svolte  dai  centri  di  immersione  autorizzati  dall'ente
gestore secondo le seguenti modalita': 
      a) in presenza di guida o istruttore subacqueo  del  centro  di
immersione autorizzato; 
      b) nei  siti  determinati  dall'ente  gestore  e  riportati  in
apposite cartografie illustrative. 
      c) su un medesimo sito un massimo con 2 unita' nautiche per  un
massimo di 12 subacquei immersi contemporaneamente; 
      d) ciascun istruttore o guida puo' guidare nell'immersione  non
piu' di 5 subacquei contemporaneamente. 
    2. Nelle zone A, in considerazione delle particolari esigenze  di
tutela ambientale, le visite guidate subacquee sono consentite  sulla
base  dei  risultati   di   puntuali   monitoraggi,   con   specifico
provvedimento dell'ente gestore che  stabilisce  limiti  e  modalita'
delle stesse. 
    3. Nelle zone B le visite guidate subacquee  sono  consentite  ai
centri di immersione  autorizzati  dall'ente  gestore  esclusivamente
nelle apposite zone attrezzate con gavitelli di ormeggio  predisposti
dall'ente gestore. 
    4. Nelle zone C  le  visite  guidate  subacquee  sono  consentite
ovunque,   purche'   compatibili   con   la   tutela   dei   fondali,
esclusivamente ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore. 
    5. Nelle zone C, alle  unita'  navali  di  supporto  alle  visite
guidate subacquee e' consentito l'ancoraggio al di fuori  di  fondali
caratterizzati da Posidonia oceanica o altre fanerogame marine  e  da
coralligeno, in  ogni  caso  esclusivamente  su  fondali  sabbiosi  o
inerti. 
    6. Nelle zone C le strutture d'ormeggio presenti  possono  essere
utilizzate, oltre che dai centri  di  immersione  autorizzati,  anche
dalle unita' nautiche private, purche' l'ormeggio sia, in entrambi  i
casi, finalizzato ad effettuare immersioni subacquee. 
    7. Le visite guidate subacquee devono  rispettare  il  codice  di
condotta di cui all'art. 16, somma. 
    8. Le visite guidate subacquee per le persone disabili,  condotte
dai centri  di  immersione  autorizzati  dall'ente  gestore,  possono
essere svolte esclusivamente in presenza di guida  o  istruttore  del
centro di immersione con relativa abilitazione. 
    9.  Le  unita'  navali  di  appoggio  dei  centri  di  immersione
autorizzati,  oltre  alle  segnalazioni  prescritte  dalla  normativa
vigente in materia di attivita' subacquea, devono esporre una seconda
bandiera identificativa con la scritta rossa su fondo bianco  "centro
d'immersione autorizzato" oppure "diving autorizzato", corredato  dal
logo dell'area marina protetta. 
    10. Le infrastrutture per immersioni subacquee realizzate e poste
in opera a  cura  dell'ente  gestore  sono  costituite  da  gavitelli
biconici di colorazione  giallo-rossa  riportante  la  dicitura  "AMP
Tavolara - Coda Cavallo MAX 13 MT" e devono essere utilizzate per  il
tempo strettamente necessario a compiere la visita subacquea. 
    11. Il responsabile delle unita' navali deve tenere un  registro,
previamente  vidimato  dall'ente  gestore,  nel  quale  annotare  gli
estremi dell'unita', i nominativi delle guide e dei partecipanti e  i
relativi brevetti d'immersione, il numero delle immersioni  suddiviso
per sito d'immersione. 
    12. Il registro deve essere consegnato all'ente gestore entro  il
30 novembre  di  ogni  anno;  i  dati  contenuti  nel  registro  sono
utilizzati dall'ente gestore per le finalita' istituzionali. 
    13. Prima della visita guidata  subacquea  e'  fatto  obbligo  ai
centri di immersione di  informare  gli  utenti  riguardo  le  regole
dell'area   marina   protetta,   l'importanza   dell'ecosistema,   le
caratteristiche ambientali del sito  di  immersione  e  le  norme  di
comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai  fondali  e
agli organismi. 
    14. Ai fini del rilascio  delle  autorizzazioni,  valide  per  un
intero anno solare,  i  centri  di  immersione  e  le  organizzazioni
didattiche,  devono  presentare  all'ente  gestore,  nel  periodo  1°
Febbraio - 30 Aprile, la domanda di rilascio o di  rinnovo  corredata
dei documenti attestanti: 
      a)  l'iscrizione  all'elenco  della  Regione   Sardegna   degli
Operatori del  turismo  subacqueo  -  Sezione  Centri  di  immersione
subacquea  e  sezione  organizzazioni  didattiche  per  le  attivita'
subacquee (L.R. n. 9/99); 
      b) l'ubicazione della sede,  la  residenza  ed  i  recapiti  di
reperibilita' dei responsabili legali del centro; 
      c) la  validita'  delle  abilitazioni  individuali  di  ciascun
subacqueo operante in nome e per conto del centro; 
      d) l'elenco descrittivo dei mezzi e delle  unita'  nautiche  di
cui si dispone; 
      e) la legittima disponibilita' di una sede operativa; 
      f) il possesso di specifica assicurazione  per  responsabilita'
civile derivante dall'attivita' professionale esercitata; 
      g)  le  caratteristiche  delle  unita'  navali  utilizzate  per
l'attivita'. 
    15. I centri che  richiedono  il  solo  rinnovo  devono  allegare
all'istanza solo i  documenti  che  hanno  subito  delle  variazioni,
rispetto a quelli gia' depositati,  attestando,  per  il  resto,  per
iscritto e sotto la propria responsabilita' ai  sensi  di  legge,  il
permanere degli altri requisiti autorizzatori iniziali stabiliti  dal
presente Regolamento. 
    16.  L'ente  gestore  determina  con   successivi   provvedimenti
l'entita' di un corrispettivo da richiedere  ai  centri  d'immersione
per concorrere a sostenere le spese di manutenzione  delle  strutture
d'ormeggio e  per  concorrere  alla  tutela  ambientale,  secondo  le
modalita' di cui al successivo art. 33. 
    17. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per  lo  svolgimento
delle visite  guidate  subacquee,  i  centri  di  immersione,  devono
impiegare esclusivamente unita' navali dotate di  motore  a  4  tempi
benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione a basso impatto ambientale  o
motori ecodiesel, in conformita' della Direttiva 2003/44/CE  e  casse
per la raccolta dei liquami di scolo  e  sistema  di  raccolta  delle
acque di sentina, documentata con autocertificazione. 
    18. In relazione alle esigenze di tutela  ambientale  sottese  al
provvedimento istitutivo, resta salva la facolta' dell'ente  gestore,
a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacita'  di
carico  dei  siti  di  immersione,  di   adeguare,   con   successivi
provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle
visite guidate subacquee. L'ente gestore stabilisce nello specifico i
criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure  di  premialita'
ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo: 
      a) il numero massimo di autorizzazioni; 
      b) i requisiti di eco-compatibilita'; 
      c) i siti di immersione; 
      d) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun  sito
e in totale; 
      e) il numero massimo di unita' navali; 
      f) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e  le
immersioni subacquee; 
      g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio; 
      h) gli eventuali incentivi per  la  destagionalizzazione  delle
attivita' subacquee. 
    19. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire
agli utenti l'apposito materiale  informativo  predisposto  dall'ente
gestore.