Art. 17. Disciplina delle visite guidate subacquee 1. Nell'area marina protetta sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalita': a) in presenza di guida o istruttore subacqueo del centro di immersione autorizzato; b) nei siti determinati dall'ente gestore e riportati in apposite cartografie illustrative. c) su un medesimo sito un massimo con 2 unita' nautiche per un massimo di 12 subacquei immersi contemporaneamente; d) ciascun istruttore o guida puo' guidare nell'immersione non piu' di 5 subacquei contemporaneamente. 2. Nelle zone A, in considerazione delle particolari esigenze di tutela ambientale, le visite guidate subacquee sono consentite sulla base dei risultati di puntuali monitoraggi, con specifico provvedimento dell'ente gestore che stabilisce limiti e modalita' delle stesse. 3. Nelle zone B le visite guidate subacquee sono consentite ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore esclusivamente nelle apposite zone attrezzate con gavitelli di ormeggio predisposti dall'ente gestore. 4. Nelle zone C le visite guidate subacquee sono consentite ovunque, purche' compatibili con la tutela dei fondali, esclusivamente ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore. 5. Nelle zone C, alle unita' navali di supporto alle visite guidate subacquee e' consentito l'ancoraggio al di fuori di fondali caratterizzati da Posidonia oceanica o altre fanerogame marine e da coralligeno, in ogni caso esclusivamente su fondali sabbiosi o inerti. 6. Nelle zone C le strutture d'ormeggio presenti possono essere utilizzate, oltre che dai centri di immersione autorizzati, anche dalle unita' nautiche private, purche' l'ormeggio sia, in entrambi i casi, finalizzato ad effettuare immersioni subacquee. 7. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui all'art. 16, somma. 8. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione. 9. Le unita' navali di appoggio dei centri di immersione autorizzati, oltre alle segnalazioni prescritte dalla normativa vigente in materia di attivita' subacquea, devono esporre una seconda bandiera identificativa con la scritta rossa su fondo bianco "centro d'immersione autorizzato" oppure "diving autorizzato", corredato dal logo dell'area marina protetta. 10. Le infrastrutture per immersioni subacquee realizzate e poste in opera a cura dell'ente gestore sono costituite da gavitelli biconici di colorazione giallo-rossa riportante la dicitura "AMP Tavolara - Coda Cavallo MAX 13 MT" e devono essere utilizzate per il tempo strettamente necessario a compiere la visita subacquea. 11. Il responsabile delle unita' navali deve tenere un registro, previamente vidimato dall'ente gestore, nel quale annotare gli estremi dell'unita', i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti d'immersione, il numero delle immersioni suddiviso per sito d'immersione. 12. Il registro deve essere consegnato all'ente gestore entro il 30 novembre di ogni anno; i dati contenuti nel registro sono utilizzati dall'ente gestore per le finalita' istituzionali. 13. Prima della visita guidata subacquea e' fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi. 14. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un intero anno solare, i centri di immersione e le organizzazioni didattiche, devono presentare all'ente gestore, nel periodo 1° Febbraio - 30 Aprile, la domanda di rilascio o di rinnovo corredata dei documenti attestanti: a) l'iscrizione all'elenco della Regione Sardegna degli Operatori del turismo subacqueo - Sezione Centri di immersione subacquea e sezione organizzazioni didattiche per le attivita' subacquee (L.R. n. 9/99); b) l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilita' dei responsabili legali del centro; c) la validita' delle abilitazioni individuali di ciascun subacqueo operante in nome e per conto del centro; d) l'elenco descrittivo dei mezzi e delle unita' nautiche di cui si dispone; e) la legittima disponibilita' di una sede operativa; f) il possesso di specifica assicurazione per responsabilita' civile derivante dall'attivita' professionale esercitata; g) le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita'. 15. I centri che richiedono il solo rinnovo devono allegare all'istanza solo i documenti che hanno subito delle variazioni, rispetto a quelli gia' depositati, attestando, per il resto, per iscritto e sotto la propria responsabilita' ai sensi di legge, il permanere degli altri requisiti autorizzatori iniziali stabiliti dal presente Regolamento. 16. L'ente gestore determina con successivi provvedimenti l'entita' di un corrispettivo da richiedere ai centri d'immersione per concorrere a sostenere le spese di manutenzione delle strutture d'ormeggio e per concorrere alla tutela ambientale, secondo le modalita' di cui al successivo art. 33. 17. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee, i centri di immersione, devono impiegare esclusivamente unita' navali dotate di motore a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione a basso impatto ambientale o motori ecodiesel, in conformita' della Direttiva 2003/44/CE e casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione. 18. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facolta' dell'ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacita' di carico dei siti di immersione, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle visite guidate subacquee. L'ente gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialita' ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo: a) il numero massimo di autorizzazioni; b) i requisiti di eco-compatibilita'; c) i siti di immersione; d) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale; e) il numero massimo di unita' navali; f) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee; g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio; h) gli eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attivita' subacquee. 19. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.