(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                             Definizioni 
 
    Ai fini del presente Regolamento si intende: 
      a) «accesso», l'ingresso,  da  terra  e  da  mare,  all'interno
dell'area marina protetta  delle  unita'  navali  al  solo  scopo  di
raggiungere porti, approdi,  aree  predisposte  all'ormeggio  o  aree
individuate dove e' consentito l'ancoraggio; 
      b)  «acquacoltura»,  l'insieme  delle   pratiche   volte   alla
produzione di individui di specie  animali  e  vegetali  in  ambiente
acquatico  mediante  il  controllo,  parziale  o  totale,  diretto  o
indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici; 
      c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per  assicurare  la
tenuta al fondale  delle  unita'  navali,  effettuato  esclusivamente
dando fondo all'ancora; 
      d) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo  che
consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo'  essere  praticata
anche con l'impiego di maschera e  boccaglio  ("snorkeling"),  pinne,
calzari e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei
tratti di costa fino alla massima escursione di marea; 
      e) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree  adibite  alla
sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli  ancorati  al
fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della
navigazione; 
      f) «centri  di  immersione»,  le  imprese  o  associazioni  che
operano nel settore  turistico-ricreativo  subacqueo  e  che  offrono
servizi di immersioni, visite guidate e addestramento; 
      g)   «guida   subacquea»,   il   soggetto   in   possesso   del
corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo,  assiste
professionalmente  l'istruttore   subacqueo   nell'addestramento   di
singoli o gruppi e  accompagna  in  immersioni  subacquee  singoli  o
gruppi di persone in possesso di brevetto; 
      h) «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto,  con  scafo  di
lunghezza da 10 a 24  metri,  come  definito  ai  sensi  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
      i) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate
con  l'utilizzo  di  apparecchi   ausiliari   per   la   respirazione
(autorespiratori), svolte, anche in gruppo, senza  la  conduzione  di
guide o istruttori, afferenti a  centri  di  immersione,  finalizzate
all'osservazione dell'ambiente marino; 
      j)  «istruttore  subacqueo»,  il  soggetto   in   possesso   di
corrispondente  brevetto  che,  a  scopo  turistico   e   ricreativo,
accompagna  singoli  o  gruppi  in  immersioni  subacquee  e  insegna
professionalmente a persone singole  e/o  a  gruppi  le  tecniche  di
immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i
relativi brevetti; 
      k) «ittiturismo», le attivita' di ospitalita', di  ristorazione
e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla  corretta
fruizione degli ecosistemi acquatici e  delle  risorse  della  pesca,
valorizzando gli aspetti socio-culturali  del  mondo  dei  pescatori,
esercitate  da  imprese  di  pesca  che  effettuano  l'attivita'  sia
individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo  della
propria    abitazione    o    struttura,     nella     disponibilita'
dell'imprenditore; 
      l) «locazione di unita' navale», il contratto con il quale  una
delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere  il  godimento
dell'unita' da diporto per un  periodo  di  tempo  determinato,  come
definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
      m)   «misure   di   premialita'    ambientale»,    disposizioni
differenziate  ed  incentivi,  anche  economici,   finalizzati   alla
promozione  delle  attivita'  che   implicano   un   minore   impatto
ambientale, che possono costituire titolo preferenziale nel  rilascio
delle autorizzazioni, agevolazioni negli  accessi,  equiparazione  ai
residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina
protetta; 
      n)  «mitilicoltura»,  l'insieme  delle  pratiche   volte   alla
produzione di individui di mitili in ambiente acquatico  mediante  il
controllo, parziale o totale,  diretto  o  indiretto,  del  ciclo  di
sviluppo degli organismi acquatici; 
      o) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento  dei
parametri indicatori dello stato e  dei  processi,  finalizzata  alla
valutazione delle deviazioni da uno standard determinato; 
      p)  «natante»,  qualsiasi  unita'  da  diporto,  con  scafo  di
lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come  definito  ai  sensi  del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
      q) «nave da diporto», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di
lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai  sensi  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
      r)  «navigazione»,  il  movimento   via   mare   di   qualsiasi
costruzione destinata al trasporto per acqua; 
      s) «noleggio di unita' navale», il contratto con cui una  delle
parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si  obbliga  a  mettere  a
disposizione dell'altra  l'unita'  da  diporto,  per  un  determinato
periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unita' noleggiata
rimane nella disponibilita'  del  noleggiante,  alle  cui  dipendenze
resta anche l'equipaggio, cosi' come definito ai  sensi  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
      t) «noleggio occasionale»,  forma  di  noleggio  effettuato  da
persona  fisica,  ovvero  l'utilizzatore  a   titolo   di   locazione
finanziaria, in forma occasionale, di imbarcazioni e navi da diporto.
Tale forma di noleggio non costituisce uso  commerciale  dell'unita'.
Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono  essere
assunti  dal  titolare,  dall'utilizzatore  a  titolo  di   locazione
finanziaria dell'imbarcazione ovvero  attraverso  l'utilizzazione  di
altro personale, con il solo requisito  del  possesso  della  patente
nautica; 
      u) «ormeggio», l'insieme delle  operazioni  per  assicurare  le
unita' navali a un'opera  portuale  fissa,  quale  banchina,  molo  o
pontile,  ovvero  a  un'opera  mobile,   in   punti   localizzati   e
predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello; 
      v)  «pesca  ricreativa  e  sportiva»,  l'attivita'   di   pesca
esercitata a scopo ricreativo e agonistico; 
      w) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca,  sia  professionale
sia sportiva, esercitata in immersione; 
      x) «pescaturismo», l'attivita' integrativa alla  piccola  pesca
artigianale, come disciplinata dal  decreto  ministeriale  13  aprile
1999, n. 293, che  definisce  le  modalita'  per  gli  operatori  del
settore di ospitare a  bordo  delle  proprie  imbarcazioni  un  certo
numero di persone, diverse dall'equipaggio,  per  lo  svolgimento  di
attivita' turistico-ricreative; 
      y) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata
a scopo professionale per  mezzo  di  imbarcazioni  aventi  lunghezza
fuori tutto inferiore a 12 metri, esercitata con attrezzi  da  posta,
ferrettara, palangari, lenze e arpioni,  come  previsto  dal  decreto
ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente  a  quanto  disposto
dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21  dicembre  2006,
relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo,  e
dai successivi Piani di gestione nazionale  adottati  in  conformita'
degli articoli 18 e 19 del Regolamento medesimo; 
      z) «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe di  uno
dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta,  nonche'  la  persona
giuridica con sede legale ed operativa in uno  dei  Comuni  ricadenti
nell'area marina protetta; 
      aa)  «ripopolamento  attivo»,  l'attivita'   di   traslocazione
artificiale di individui appartenenti ad una entita'  faunistica  che
e' gia' presente nell'area di rilascio; 
      bb) "seawatching", le  attivita'  professionali  di  snorkeling
guidato  svolte,  da  guide  o  istruttori  afferenti  ai  centri  di
immersione autorizzati dall'ente gestore,  anche  con  l'utilizzo  di
unita'  navali  adibite  allo  scopo,  finalizzate   all'osservazione
dell'ambiente marino, in superficie; 
      cc) «transito», il passaggio delle  unita'  navali  all'interno
dell'area marina protetta; 
      dd) «trasporto di linea», l'attivita' di  trasporto  passeggeri
svolta da unita' adibite e autorizzate  a  tale  scopo,  condotte  da
personale marittimo, di proprieta' di societa' e armatori. 
      ee) «trasporto passeggeri» l'attivita' professionale svolta  da
imprese e associazioni abilitate, con  l'utilizzo  di  unita'  navali
adibite  al  trasporto  passeggeri,  lungo   itinerari   e   percorsi
prefissati ed in orari stabiliti; 
      ff)  «unita'  navale»,  qualsiasi  costruzione   destinata   al
trasporto per acqua, come definito  all'art.  136  del  Codice  della
navigazione; 
      gg) «visite guidate»,  le  attivita'  professionali  svolte,  a
fronte  del  pagamento  di  un  corrispettivo,  da  guide  turistiche
iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare,  con  l'utilizzo
di unita' navali adibite  allo  scopo,  finalizzate  all'osservazione
dell'ambiente marino emerso e costiero; 
      hh) «visite  guidate  subacquee»,  le  attivita'  professionali
svolte da guide  o  istruttori  afferenti  ai  centri  di  immersione
autorizzati  dall'ente  gestore,  con  l'utilizzo  di  unita'  navali
adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei  in  immersione,
finalizzate  all'osservazione  dell'ambiente  marino   nonche'   alla
didattica subacquea; 
      ii) «whale-watching», l'attivita' di' osservazione dei  cetacei
in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi,  da  privati,
associazioni o imprese; 
      jj) «zonazione», la suddivisione dell'area marina  protetta  in
zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.