Art. 21. Disciplina dell'ancoraggio 1. In tutta l'area marina protetta non e' consentito l'ancoraggio su fondali colonizzati a Posidonia oceanica o altre fanerogame marine e su formazioni a coralligeno opportunamente individuati dall'ente gestore. 2. Nelle zone A non e' consentito l'ancoraggio. 3. Nelle zone B e' consentito l'ancoraggio: a) a natanti, imbarcazioni e navi da diporto di lunghezza fuoritutto entro i 30 metri, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi o ciottolosi; b) in localita' "Le Piscine di Molara", a navi da diporto di lunghezza fuoritutto entro i 40 metri esclusivamente nella zona circolare avente raggio di 0,10 M, centrata sul punto: Lat. 40° 51.86' N - Long. 009° 42.60' E. 4. Nelle zone C e' consentito l'ancoraggio: a) a natanti, imbarcazioni e navi da diporto di lunghezza fuoritutto entro i 40 metri, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi e ciottolosi; b) a navi da diporto di lunghezza fuoritutto superiore a 40 metri, esclusivamente nelle seguenti zone: I. in localita' "La Cinta": zona circolare avente raggio di 0,10 M, centrata sul punto: Lat. 40° 47.75' N - Long. 009° 40.95' E ; II. in localita' "Spalmatore di Terra - Isola di Tavolara": zona circolare avente raggio di 0,10 Miglia centrata sul punto: Lat. 40° 53.22' N - Long. 009° 40.95' E. 5. Gli ancoraggi di cui al comma precedente 4 possono essere utilizzati, sotto la responsabilita' dei rispettivi comandanti, anche da piu' unita' contemporaneamente, purche' l'ancoraggio possa essere fruito reciprocamente in sicurezza e avvenga nei limiti delle zone circolari sopra stabilite. 6. Durante la sosta all'ancora non e' consentito: a) l'uso di qualsiasi generatore di corrente elettrica alimentato a carburante fossile, con scarico dei fumi in acqua, se non limitato ad un'ora; b) lo scarico in mare di qualsiasi sostanza, liquida o solida, cosi' come ogni altra attivita' che possa compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente dell'Area Marina Protetta; c) l'uso di segnali acustici o sonori superiori ai 45 dB dalle ore 06:00 alle ore 22:00 e superiori ai 35 dB dalle ore 22:00 alle ore 06:00. 7. Con successivo provvedimento l'ente gestore puo' prevedere il rilascio di specifiche autorizzazioni per l'ancoraggio al fine di un corrispettivo, commisurato: a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale; b) al possesso di requisiti di eco-compatibilita' dell'unita' navale; c) alla durata della sosta. 8. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacita' di carico dell'area in relazione all'attivita' di ancoraggio, l'ente gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, applicando criteri di contingentamento delle presenze diportistiche e individuando i fondali caratterizzati da biocenosi di pregio, quali praterie di Posidonia oceanica e coralligeno, e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle attivita' di ancoraggio.