(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
 
 
                     Disciplina dell'ancoraggio 
 
    1. In tutta l'area marina protetta non e' consentito l'ancoraggio
su fondali colonizzati a Posidonia oceanica o altre fanerogame marine
e su formazioni a coralligeno  opportunamente  individuati  dall'ente
gestore. 
    2. Nelle zone A non e' consentito l'ancoraggio. 
    3. Nelle zone B e' consentito l'ancoraggio: 
      a) a natanti, imbarcazioni  e  navi  da  diporto  di  lunghezza
fuoritutto  entro  i  30  metri,  esclusivamente  su  fondali  inerti
sabbiosi o ciottolosi; 
      b) in localita' "Le Piscine di Molara", a navi  da  diporto  di
lunghezza fuoritutto entro  i  40  metri  esclusivamente  nella  zona
circolare avente raggio di 0,10  M,  centrata  sul  punto:  Lat.  40°
51.86' N - Long. 009° 42.60' E. 
    4. Nelle zone C e' consentito l'ancoraggio: 
      a) a natanti, imbarcazioni  e  navi  da  diporto  di  lunghezza
fuoritutto  entro  i  40  metri,  esclusivamente  su  fondali  inerti
sabbiosi e ciottolosi; 
      b) a navi da diporto di lunghezza  fuoritutto  superiore  a  40
metri, esclusivamente nelle seguenti zone: 
        I. in localita' "La Cinta": zona circolare avente  raggio  di
0,10 M, centrata sul punto: Lat. 40° 47.75' N - Long. 009° 40.95' E ; 
        II. in localita' "Spalmatore di Terra - Isola  di  Tavolara":
zona circolare avente raggio di 0,10 Miglia centrata sul punto:  Lat.
40° 53.22' N - Long. 009° 40.95' E. 
    5. Gli ancoraggi di cui al  comma  precedente  4  possono  essere
utilizzati, sotto la responsabilita' dei rispettivi comandanti, anche
da piu' unita' contemporaneamente, purche' l'ancoraggio possa  essere
fruito reciprocamente in sicurezza e avvenga nei  limiti  delle  zone
circolari sopra stabilite. 
    6. Durante la sosta all'ancora non e' consentito: 
      a)  l'uso  di  qualsiasi  generatore  di   corrente   elettrica
alimentato a carburante fossile, con scarico dei fumi  in  acqua,  se
non limitato ad un'ora; 
      b) lo scarico in mare di qualsiasi sostanza, liquida o  solida,
cosi' come ogni altra attivita' che  possa  compromettere  la  tutela
delle caratteristiche dell'ambiente dell'Area Marina Protetta; 
      c) l'uso di segnali acustici o sonori superiori ai 45 dB  dalle
ore 06:00 alle ore 22:00 e superiori ai 35 dB dalle  ore  22:00  alle
ore 06:00. 
    7. Con successivo provvedimento l'ente gestore puo' prevedere  il
rilascio di specifiche autorizzazioni per l'ancoraggio al fine di  un
corrispettivo, commisurato: 
      a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale; 
      b) al possesso di requisiti di  eco-compatibilita'  dell'unita'
navale; 
      c) alla durata della sosta. 
    8. In relazione alle esigenze di  tutela  ambientale  sottese  al
provvedimento istitutivo, al fine  di  determinare  la  capacita'  di
carico dell'area in relazione  all'attivita'  di  ancoraggio,  l'ente
gestore  effettua  il   monitoraggio   dell'area   marina   protetta,
applicando criteri di contingentamento delle presenze diportistiche e
individuando i fondali caratterizzati da biocenosi di  pregio,  quali
praterie  di  Posidonia  oceanica  e  coralligeno,  e   adegua,   con
successivi provvedimenti,  sentita  la  Commissione  di  riserva,  la
disciplina delle attivita' di ancoraggio.