Art. 25. Disciplina dell'attivita' di pesca professionale 1. Nell'area marina protetta non sono consentiti l'acquacoltura, il ripopolamento attivo e la pesca subacquea, salvo quanto disposto al successivo comma 5. 2. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca a strascico, a circuizione, con reti derivanti e con fonti luminose. 3. Nelle zone A non e' consentita l'attivita' di pesca professionale. 4. Nelle zone B e C e' consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'ente gestore, riservata ai pescatori residenti nei comuni di Olbia, San Teodoro, e Loiri Porto San Paolo, nonche' alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede nei suddetti Comuni, con i seguenti attrezzi e modalita', in alternativa tra loro: a) rete da posta fissa, aventi apertura della maglia non inferiore a 40 millimetri, disposta perpendicolarmente alla linea di costa, ad una distanza minima di 100 metri dai gavitelli riservati alle attivita' subacquee e segnalata come previsto dalle norme vigenti; b) palangari, con un massimo di 400 ami, di lunghezza non inferiore a 22 millimetri, ad una distanza minima di 100 metri dai gavitelli riservati alle attivita' subacquee e segnalati come previsto dalle norme vigenti; c) rete da posta fissa a imbrocco per grandi pelagici; d) nasse, come previsto dalla normativa vigente; e) lenza per cefalopodi; f) bolentino di fondo; g) lenze trainate. 5. Nelle zone B e C e' consentita la raccolta professionale del riccio di mare (Paracentrotus lividus), previa autorizzazione dell'ente gestore, riservata ai pescatori di cui al precedente comma, con i seguenti attrezzi e modalita': a) esclusivamente esemplari di dimensioni minime non inferiori a 5 cm aculei esclusi, durante il periodo consentito dal calendario di pesca regionale, per un massimo di n. 6 ceste per giorno di pesca, e comunque per un massimo di 500 esemplari; b) le ceste di cui alla precedente lettera a) devono essere di dimensioni massime comprese tra altezza 20 cm, lunghezza 60 cm e larghezza 35 cm, ed essere opportunamente contrassegnate dall'ente gestore; c) ai pescatori marittimi professionali iscritti nel registro dei pescatori marittimi, esclusivamente dall'imbarcazione anche con l'ausilio dello "specchio" o batiscopio, mediante asta tradizionale ("cannuga") o con il coppo; d) ai pescatori professionali subacquei, esclusivamente in apnea, a mano o con l'ausilio di strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato, a condizione che il suo uso non provochi il danneggiamento ne' l'asportazione di elementi del fondale e di organismi viventi; e) non e' consentito l'utilizzo di mezzi meccanici manuali o automatici, rastrelli e attrezzi trainati con imbarcazione; f) il totale complessivo di esemplari da prelevare e' stabilito annualmente dall'ente gestore sulla base degli esiti del monitoraggio delle attivita' di raccolta del riccio di mare nell'area marina protetta. 6. Gli attrezzi da pesca, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, al fine di facilitare le operazioni di controllo e monitoraggi devono recare impresso, in maniera chiara e leggibile, anche dopo lunga permanenza in acqua, il numero di matricola della unita' da pesca da cui vengono calati in mare. L'ente gestore si riserva di fornire ai pescatori professionali autorizzati, e ad essi soltanto, specifici segnalamenti marittimi non confondibili e non imitabili da terzi. 7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca professionale nell'area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare istanza presso l'ente gestore almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attivita', indicando gli strumenti di pesca che si intende adoperare. 8. I soggetti autorizzati alle attivita' di piccola pesca professionale devono comunicare annualmente all'ente gestore i periodi, i dati sulle catture, gli attrezzi utilizzati e le modalita' di pesca all'interno dell'area marina protetta ai fini del monitoraggio. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dall'ente gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi. 9. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, di disciplinare ulteriormente le modalita' di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare: a) caratteristiche e quantita' degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unita' da pesca; b) calendario delle attivita' di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attivita'; c) misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non; d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.