(Allegato-art. 25)
                              Art. 25. 
 
 
          Disciplina dell'attivita' di pesca professionale 
 
    1. Nell'area marina protetta non sono consentiti  l'acquacoltura,
il ripopolamento attivo e la pesca subacquea, salvo  quanto  disposto
al successivo comma 5. 
    2. Nell'area  marina  protetta  non  e'  consentita  la  pesca  a
strascico, a circuizione, con reti derivanti e con fonti luminose. 
    3.  Nelle  zone  A  non  e'  consentita  l'attivita'   di   pesca
professionale. 
    4. Nelle zone B e C e' consentita la piccola  pesca  artigianale,
previa  autorizzazione  dell'ente  gestore,  riservata  ai  pescatori
residenti nei comuni di Olbia, San Teodoro, e Loiri Porto San  Paolo,
nonche' alle cooperative di  pescatori,  costituite  ai  sensi  della
legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede nei suddetti Comuni,  con  i
seguenti attrezzi e modalita', in alternativa tra loro: 
      a) rete da  posta  fissa,  aventi  apertura  della  maglia  non
inferiore a 40 millimetri, disposta perpendicolarmente alla linea  di
costa, ad una distanza minima di 100 metri  dai  gavitelli  riservati
alle attivita'  subacquee  e  segnalata  come  previsto  dalle  norme
vigenti; 
      b) palangari, con un massimo  di  400  ami,  di  lunghezza  non
inferiore a 22 millimetri, ad una distanza minima di  100  metri  dai
gavitelli  riservati  alle  attivita'  subacquee  e  segnalati   come
previsto dalle norme vigenti; 
      c) rete da posta fissa a imbrocco per grandi pelagici; 
      d) nasse, come previsto dalla normativa vigente; 
      e) lenza per cefalopodi; 
      f) bolentino di fondo; 
      g) lenze trainate. 
    5. Nelle zone B e C e' consentita la raccolta  professionale  del
riccio  di  mare  (Paracentrotus  lividus),   previa   autorizzazione
dell'ente gestore, riservata ai pescatori di cui al precedente comma,
con i seguenti attrezzi e modalita': 
      a) esclusivamente esemplari di dimensioni minime non  inferiori
a 5 cm aculei esclusi, durante il periodo consentito  dal  calendario
di pesca regionale, per un massimo di n. 6 ceste per giorno di pesca,
e comunque per un massimo di 500 esemplari; 
      b) le ceste di cui alla precedente lettera a) devono essere  di
dimensioni massime comprese tra altezza 20  cm,  lunghezza  60  cm  e
larghezza 35 cm, ed essere  opportunamente  contrassegnate  dall'ente
gestore; 
      c) ai pescatori marittimi professionali iscritti  nel  registro
dei pescatori marittimi, esclusivamente dall'imbarcazione  anche  con
l'ausilio dello "specchio" o batiscopio, mediante  asta  tradizionale
("cannuga") o con il coppo; 
      d) ai  pescatori  professionali  subacquei,  esclusivamente  in
apnea, a mano o con l'ausilio di strumento corto atto a  staccare  il
riccio dal substrato, a condizione che il suo  uso  non  provochi  il
danneggiamento ne'  l'asportazione  di  elementi  del  fondale  e  di
organismi viventi; 
      e) non e' consentito l'utilizzo di mezzi  meccanici  manuali  o
automatici, rastrelli e attrezzi trainati con imbarcazione; 
      f) il totale complessivo di esemplari da prelevare e' stabilito
annualmente dall'ente gestore sulla base degli esiti del monitoraggio
delle attivita' di raccolta  del  riccio  di  mare  nell'area  marina
protetta. 
    6.  Gli  attrezzi  da  pesca,  oltre  a  quanto  stabilito  dalla
normativa vigente in materia, al fine di facilitare le operazioni  di
controllo e monitoraggi devono recare impresso, in maniera  chiara  e
leggibile, anche  dopo  lunga  permanenza  in  acqua,  il  numero  di
matricola della unita' da pesca da cui vengono calati in mare. L'ente
gestore si riserva di fornire ai pescatori professionali autorizzati,
e ad essi soltanto, specifici segnalamenti marittimi non confondibili
e non imitabili da terzi. 
    7.  Ai  fini  del   rilascio   dell'autorizzazione   alla   pesca
professionale  nell'area  marina  protetta,  i   richiedenti   devono
inoltrare istanza presso l'ente gestore almeno 30 giorni prima  della
data prevista di inizio attivita', indicando gli strumenti  di  pesca
che si intende adoperare. 
    8.  I  soggetti  autorizzati  alle  attivita'  di  piccola  pesca
professionale  devono  comunicare  annualmente  all'ente  gestore   i
periodi, i dati sulle catture, gli attrezzi utilizzati e le modalita'
di  pesca  all'interno  dell'area  marina  protetta   ai   fini   del
monitoraggio. Tali comunicazioni vengono  riportate  su  un  apposito
registro  tenuto  dall'ente  gestore,  delle  cui  annotazioni  viene
rilasciata copia ai soggetti stessi. 
    9. A fronte di particolari esigenze di tutela  ambientale,  sulla
base degli esiti del monitoraggio dell'area marina  protetta,  l'ente
gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento,  sentita
la Commissione di riserva, di disciplinare ulteriormente le modalita'
di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare: 
      a)  caratteristiche  e  quantita'  degli  attrezzi   da   pesca
utilizzabili per ogni unita' da pesca; 
      b) calendario delle attivita' di pesca comprendente giornate ed
orari per particolari attivita'; 
      c) misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali
e non; 
      d)  misure  di  tutela  in  riferimento  a  particolari  specie
minacciate o a rischio.