Art. 33. Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria 1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria. 2. L'entita' dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall' ente gestore, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. L'entita' dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall'ente gestore. 4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e' disposto su base settimanale, mensile e annuale. 5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. 6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee nell'area marina protetta e' disposto su base annuale. 7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta e' disposto su base annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'ente gestore puo' avvalersi di societa' e soggetti terzi incaricati a tale scopo. 8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ancoraggio nelle zone B e C e' disposto su base settimanale, mensile e annuale. 9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate nelle zone B e C e' disposto su base annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unita' navale. 10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto nelle zone B e C e' disposto su base annuale, in funzione del periodo di armamento e delle caratteristiche delle unita' navali. 11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di pesca sportiva nelle zone C e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca. 12. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unita' navali in possesso dei requisiti di eco-compatibilita' richiamati ai precedenti articoli. 13. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalita': a) con versamento sul conto corrente postale intestato all'ente gestore dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", indicando in causale l'autorizzazione richiesta; b) presso la sede dell'area marina protetta o presso altri uffici individuati allo scopo dall'ente gestore.