(Allegato-art. 33)
                              Art. 33. 
 
 
     Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria 
 
    1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al
versamento  dei  corrispettivi  per  il   rilascio   delle   relative
autorizzazioni ed i diritti di segreteria. 
    2. L'entita' dei corrispettivi per le autorizzazioni e i  diritti
di  segreteria  sono  stabiliti  dall'  ente   gestore,   previamente
autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare. 
    3. L'entita' dei corrispettivi per le autorizzazioni e i  diritti
di segreteria sono stabiliti dall'ente gestore. 
    4. Il corrispettivo per il rilascio  dell'autorizzazione  per  lo
svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e' disposto  su  base
settimanale, mensile e annuale. 
    5. Il corrispettivo per il rilascio  dell'autorizzazione  per  lo
svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive e'
disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. 
    6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri
di  immersione  per  lo  svolgimento  di  visite  guidate   subacquee
nell'area marina protetta e' disposto su base annuale. 
    7. Il  corrispettivo  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  per
l'ormeggio nell'area marina protetta e' disposto su base annuale. Per
la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione  sul  posto  dei
corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta,  l'ente  gestore  puo'
avvalersi di societa' e soggetti terzi incaricati a tale scopo. 
    8. Il  corrispettivo  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  per
l'ancoraggio nelle zone B  e  C  e'  disposto  su  base  settimanale,
mensile e annuale. 
    9. Il corrispettivo per il rilascio  dell'autorizzazione  per  le
attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate nelle zone B  e  C
e' disposto su base annuale, in funzione del periodo di  armamento  e
della portata passeggeri dell'unita' navale. 
    10. Il corrispettivo  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  per
l'esercizio dell'attivita' di  noleggio  e  locazione  di  unita'  da
diporto nelle zone B e C e' disposto su base annuale, in funzione del
periodo di armamento e delle caratteristiche delle unita' navali. 
    11. Il corrispettivo  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  per
l'esercizio dell'attivita' di pesca sportiva nelle zone C e' disposto
su base giornaliera, settimanale,  mensile  e  annuale,  in  funzione
della tipologia di pesca. 
    12. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni  di  cui
ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di  unita'  navali
in  possesso  dei  requisiti  di  eco-compatibilita'  richiamati   ai
precedenti articoli. 
    13.  I  pagamenti  dei  corrispettivi  per  il   rilascio   delle
autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere  effettuati
con una delle seguenti modalita': 
      a) con versamento sul conto corrente postale intestato all'ente
gestore dell'area marina protetta "Tavolara -  Punta  Coda  Cavallo",
indicando in causale l'autorizzazione richiesta; 
      b) presso la sede dell'area  marina  protetta  o  presso  altri
uffici individuati allo scopo dall'ente gestore.