(Allegato-art. 37)
                              Art. 37. 
 
 
                              Sanzioni 
 
    1. Per la violazione delle  disposizioni  contenute  nel  decreto
istitutivo  dell'area  marina  protetta,   modificato   con   decreto
ministeriale del 28 novembre 2001, e nel presente regolamento,  salvo
che il fatto sia disciplinato diversamente o  costituisca  reato,  si
applica l'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,  e  successive
modifiche. 
    2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle  disposizioni  di
cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e
dei  luoghi,   l'ente   gestore   dispone   l'immediata   sospensione
dell'attivita' lesiva ed  ordina,  in  ogni  caso,  la  riduzione  in
pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del
trasgressore, con la responsabilita' solidale  del  committente,  del
titolare  dell'impresa  e  del  direttore  dei  lavori  in  caso   di
costruzione e trasformazione di opere. In caso di  inottemperanza  al
suddetto ordine, l'Ente  gestore  provvede  all'esecuzione  in  danno
degli obbligati, secondo la procedura  prevista  dall'art.  29  della
legge 6 dicembre 1991, n. 394. 
    3. In caso di accertamento della  violazione  delle  disposizioni
previste dal decreto  istitutivo  dell'area  marina  protetta  e  dal
presente regolamento, compreso l'eventuale utilizzo  improprio  della
documentazione autorizzativa, possono essere sospese  o  revocate  le
autorizzazioni  rilasciate   dall'ente   gestore,   indipendentemente
dall'applicazione delle sanzioni penali  ed  amministrative  previste
dalle norme vigenti. 
    4. Per le violazioni delle disposizioni di cui  al  comma  1,  le
autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e  gli
altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio  procedono
direttamente all'irrogazione della relativa sanzione,  e  trasmettono
copia del relativo verbale all'ente gestore. 
    5. L'entita' delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per  le
violazioni di cui al comma 1 e'  determinata  dall'ente  gestore  con
autonomo  provvedimento,  previamente   autorizzato   dal   Ministero
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,  entro  i
limiti di cui all'art. 30 della legge  6  dicembre  1991,  n.  394  e
successive modificazioni e integrazioni. 
    6. L'ente gestore provvede, di concerto  con  la  Capitaneria  di
porto  competente,  a  predispone  uno  schema  di  verbale  per   le
violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli  importi
delle relative sanzioni di cui al precedente  comma,  e  ne  fornisce
copia alle autorita'  preposte  alla  sorveglianza  dell'area  marina
protetta e agli altri corpi  di  polizia  dello  Stato  presenti  sul
territorio. 
    7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui
al presente articolo sono imputati al bilancio  dell'ente  gestore  e
destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente
con le finalita' istituzionali dell'area marina protetta.