(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                     Tutela della biodiversita' 
 
    1. Ai fini della tutela degli habitat e delle specie  vegetali  e
animali, terrestri e marine,  all'interno  del  territorio  dell'area
marina protetta non e' consentito: 
      a) l'accesso e la circolazione sulle dune di alta spiaggia; 
      b) l'accesso degli animali da compagnia, fatto salvo  l'accesso
all'isola principale di cani tenuti sotto  stretto  controllo,  e  di
gatti, purche' sterilizzati e marcati con microchip; 
      c) la raccolta di  conchiglie  e  sabbia  e  l'asportazione  di
porzioni di roccia di qualsiasi dimensione; 
      d)  l'introduzione,  la  piantumazione  e  la  coltivazione  di
qualsiasi  pianta   alloctona   appartenente   alle   specie   aliene
maggiormente invasive  nelle  aree  in  concessione  e  nei  contesti
insulari. L'ente gestore si  impegna  a  redigere  e  aggiornare  con
successivo provvedimento un apposito elenco delle specie vietate e  a
favorire la diffusione dello stesso. 
    2. Le attivita' di ormeggio, sbarco, transito e balneazione e  le
attivita' sportive di  arrampicata,  parapendio  e  speleologia,  nei
pressi delle colonie riproduttive delle  seguenti  specie:  marangone
dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis  desmarestii),  gabbiano  corso
(Larus  audouinii)  e  berta   minore   (Puffinus   yelkouan),   sono
regolamentate nei periodi e nei modi che  l'ente  gestore  disciplina
con successivo autonomo provvedimento, da emanarsi anche annualmente,
valutate le localizzazioni delle colonie stesse. 
    3. E' vietata la raccolta di piante e di parti di  esse,  se  non
nell'ambito  di  attivita'   di   ricerca   scientifica   debitamente
autorizzata e/o nell'ambito di  azioni  appositamente  programmate  e
controllate di rimozione ed eradicazione di specie alloctone. 
    4.  Per  prevenire  e  contenere  l'inquinamento  luminoso  e  il
disturbo che genera per  la  fauna  selvatica  e'  fatto  obbligo  di
utilizzare punti luce schermati verso l'alto e  verso  il  mare,  con
l'utilizzo di lampade a vapori di sodio a bassa pressione  per  tutti
gli impianti di illuminazione esterna di  nuova  realizzazione  posti
entro il perimetro dell'area marina protetta e visibili dal mare. Gli
impianti esistenti devono essere adeguati entro 24 mesi  dall'entrata
in vigore del presente Regolamento. E' fatta salva la  necessita'  di
illuminazione nei punti di approdo che devono in ogni caso mettere in
atto iniziative di contenimento dell'inquinamento luminoso.