Art. 4. Tutela della biodiversita' 1. Ai fini della tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali, terrestri e marine, all'interno del territorio dell'area marina protetta non e' consentito: a) l'accesso e la circolazione sulle dune di alta spiaggia; b) l'accesso degli animali da compagnia, fatto salvo l'accesso all'isola principale di cani tenuti sotto stretto controllo, e di gatti, purche' sterilizzati e marcati con microchip; c) la raccolta di conchiglie e sabbia e l'asportazione di porzioni di roccia di qualsiasi dimensione; d) l'introduzione, la piantumazione e la coltivazione di qualsiasi pianta alloctona appartenente alle specie aliene maggiormente invasive nelle aree in concessione e nei contesti insulari. L'ente gestore si impegna a redigere e aggiornare con successivo provvedimento un apposito elenco delle specie vietate e a favorire la diffusione dello stesso. 2. Le attivita' di ormeggio, sbarco, transito e balneazione e le attivita' sportive di arrampicata, parapendio e speleologia, nei pressi delle colonie riproduttive delle seguenti specie: marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), gabbiano corso (Larus audouinii) e berta minore (Puffinus yelkouan), sono regolamentate nei periodi e nei modi che l'ente gestore disciplina con successivo autonomo provvedimento, da emanarsi anche annualmente, valutate le localizzazioni delle colonie stesse. 3. E' vietata la raccolta di piante e di parti di esse, se non nell'ambito di attivita' di ricerca scientifica debitamente autorizzata e/o nell'ambito di azioni appositamente programmate e controllate di rimozione ed eradicazione di specie alloctone. 4. Per prevenire e contenere l'inquinamento luminoso e il disturbo che genera per la fauna selvatica e' fatto obbligo di utilizzare punti luce schermati verso l'alto e verso il mare, con l'utilizzo di lampade a vapori di sodio a bassa pressione per tutti gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione posti entro il perimetro dell'area marina protetta e visibili dal mare. Gli impianti esistenti devono essere adeguati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. E' fatta salva la necessita' di illuminazione nei punti di approdo che devono in ogni caso mettere in atto iniziative di contenimento dell'inquinamento luminoso.