(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
                 Gestione dell'area marina protetta 
 
    1. La gestione dell'area marina protetta "Tavolara -  Punta  Coda
Cavallo", e' affidata al consorzio denominato "Consorzio di  gestione
area marina protetta di Tavolara  -  Punta  Coda  Cavallo"  ai  sensi
dell'art. 19 della legge 6 dicembre  1991,  n.  394,  come  integrato
dall'art. 2, comma 37,  della  legge  9  dicembre  1998,  n.  426,  e
successive modifiche, e del  decreto  ministeriale  del  12  dicembre
2003. 
    2. Il "Consorzio di gestione area marina protetta di  Tavolara  -
Punta Coda Cavallo" si attiene per lo svolgimento delle attivita'  di
gestione agli obblighi e alle modalita' definiti e disciplinati dalla
convenzione stipulata in  data  3  dicembre  2013  con  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
    3. Costituiscono obblighi essenziali per l'ente gestore: 
      a) il rispetto degli impegni assunti in materia di  reperimento
ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge  31
luglio 2002, n. 179; 
      b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente  normativa
in materia di segnalazione delle aree marine protette. 
    4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare, previa messa in  mora  dell'ente  gestore,  puo'  revocare  con
proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata
inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte dell'ente  gestore
a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal  presente  Regolamento,
dalla convenzione di cui al comma 2  e  dalla  normativa  vigente  in
materia. 
    5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art.  3,  comma  4,  del
decreto ministeriale del 17 dicembre 2007 che stabilisce le misure di
conservazione per le Zone Speciali di Conservazione, all'ente gestore
dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo" e' affidata
altresi' la gestione dei SIC e della ZPS e delle designande  ZSC  per
le parti ricadenti nell'area marina protetta, intendendo per gestione
tutte le attivita' tecniche, amministrative e  gestionali  operative,
atte a garantire la conservazione  ottimale  dei  detti  siti  Natura
2000. 
    6. L'ente gestore in quanto gestore dei SIC e della ZPS  e  delle
designande ZSC: 
      a)  contribuisce  all'attivita'  di  reporting  di   competenza
regionale ai sensi dell'art. 13  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357,  e  successive   modifiche,
attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat  e  specie
di interesse comunitario presenti tutelati dalla Direttiva Habitat; 
      b) effettua, ai sensi dell'art. 5 del decreto  ministeriale  17
ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di  specie  ornitiche
protette dalla Direttiva n. 147/2009/CE,  ed  in  particolare  quelle
dell'Allegato I o comunque riconosciuti a priorita' di  conservazione
dalla stessa Direttiva.