Art. 5. Gestione dell'area marina protetta 1. La gestione dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", e' affidata al consorzio denominato "Consorzio di gestione area marina protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo" ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, e del decreto ministeriale del 12 dicembre 2003. 2. Il "Consorzio di gestione area marina protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo" si attiene per lo svolgimento delle attivita' di gestione agli obblighi e alle modalita' definiti e disciplinati dalla convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013 con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Costituiscono obblighi essenziali per l'ente gestore: a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179; b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette. 4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, puo' revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte dell'ente gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente Regolamento, dalla convenzione di cui al comma 2 e dalla normativa vigente in materia. 5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale del 17 dicembre 2007 che stabilisce le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione, all'ente gestore dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo" e' affidata altresi' la gestione dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC per le parti ricadenti nell'area marina protetta, intendendo per gestione tutte le attivita' tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei detti siti Natura 2000. 6. L'ente gestore in quanto gestore dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC: a) contribuisce all'attivita' di reporting di competenza regionale ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla Direttiva Habitat; b) effettua, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette dalla Direttiva n. 147/2009/CE, ed in particolare quelle dell'Allegato I o comunque riconosciuti a priorita' di conservazione dalla stessa Direttiva.