(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                       Commissione di riserva 
 
    1. La Commissione di riserva, istituita con decreto dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare  ai  sensi
dell'art. 28, comma 3, della  legge  31  dicembre  1982,  n.  979,  e
successive modifiche, da ultimo contenute  nell'art.  2,  comma  339,
della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  affianca  l'ente  gestore
formulando proposte  e  suggerimenti  per  tutto  quanto  attiene  al
funzionamento dell'area marina  protetta  ed  esprimendo  il  proprio
parere obbligatorio ma non vincolante in merito a: 
      a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo; 
      b) le proposte di modifica e aggiornamento  della  zonazione  e
della disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone; 
      c) la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione
dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento; 
      d) il programma annuale relativo alle spese di gestione. 
    2. Il parere della Commissione di riserva e' reso nel termine  di
trenta giorni dal ricevimento  della  richiesta  da  parte  dell'ente
gestore;   decorso   tale    termine,    l'ente    gestore    procede
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze
istruttorie, non  possa  essere  rispettato  il  termine  di  cui  al
presente comma, tale termine puo'  essere  interrotto  per  una  sola
volta e, in tal caso, il  parere  deve  essere  reso  definitivamente
entro quindici  giorni  dal  ricevimento  degli  elementi  istruttori
integrativi forniti dall'ente gestore. 
    3. La Commissione e' convocata dal Presidente ogni  qualvolta  lo
ritenga necessario. Il Presidente e' comunque tenuto a  convocare  la
Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al  comma  1  e
qualora lo richieda la meta' piu' uno dei componenti della medesima. 
    4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci  giorni
prima della data fissata  per  la  seduta,  con  una  delle  seguenti
modalita': lettera raccomandata, telegramma, fax,  posta  elettronica
certificata e deve contenere  l'ordine  del  giorno  unitamente  alla
relativa documentazione. In caso di  urgenza,  la  convocazione  puo'
essere inviata tre giorni prima della data fissata per la seduta. 
    5. I verbali  della  Commissione  sono  inviati  al  Responsabile
dell'area marina  protetta  che  ne  cura  la  trasmissione  all'ente
gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare. 
    6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un  rimborso
per  le  spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute,   previa
presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di  cui
alla  vigente  normativa  in  materia  di  trattamento  economico  di
missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di prima fascia. 
    7. Ai lavori della Commissione di riserva partecipa con  funzione
consultiva  il  Responsabile  dell'area  marina  protetta  o  un  suo
incaricato. 
    8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono  assolte  dal
personale dell'ente gestore.