(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
 
               Disciplina delle concessioni demaniali 
 
    1.  I  provvedimenti  relativi  all'uso  del  demanio   marittimo
dell'area  marina  protetta,  anche  in  riferimento  alle  opere   e
concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono
disciplinati in funzione della zonazione di cui al comma precedente. 
      a)  in  zona  A,  non  possono  essere  adottati  o   rinnovati
provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione
per quelli  richiesti  dall'ente  gestore  per  motivi  di  servizio,
sicurezza o ricerca scientifica; 
      b) in zona B, i  provvedimenti  relativi  all'uso  del  demanio
marittimo sono adottati o rinnovati dalla Regione o dagli enti locali
competenti  d'intesa  con  l'ente   gestore,   tenuto   conto   delle
caratteristiche  dell'ambiente  oggetto  della  protezione  e   delle
finalita' istitutive dell'area marina protetta; 
      c) in zona C, i  provvedimenti  relativi  all'uso  del  demanio
marittimo sono adottati e rinnovati dalla Regione o dagli enti locali
competenti  previo  parere  dell'ente  gestore,  tenuto  conto  delle
caratteristiche  dell'ambiente  oggetto  della  protezione  e   delle
finalita' istitutive dell'area marina protetta. 
    2. Nel rispetto delle disposizioni di cui  al  precedente  comma,
l'uso ai  fini  turistico  ricreativo  del  demanio  marittimo  sara'
programmato secondo i piani  di  utilizzo  dei  litorali  dei  Comuni
consorziati in concerto con l'ente gestore. 
    3. In considerazione della presenza di strutture ad uso  militare
nell'area  marina  protetta,  le  disposizioni  di  cui  al  presente
Regolamento  potranno  subire  deroghe  specifiche  e  motivate,   in
funzione del contemperamento dell'interesse  alla  tutela  ambientale
con quello alla difesa dello Stato. 
    4. Con  provvedimento  dell'ente  gestore,  di  concerto  con  la
Regione  Autonoma  della  Sardegna,  i  Comuni   consorziati   e   la
Capitaneria di porto, i campi  ormeggio,  i  pontili  galleggianti  e
simili, per il diporto, realizzati e segnalati  in  conformita'  alle
direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, attualmente  esistenti,  possono  essere  riorganizzati  in
funzione delle  esigenze  di  tutela  dei  fondali  dell'area  marina
protetta.