Art. 7. Etichettatura e confezionamento 1. Il prodotto confezionato deve riportare in etichetta, in caratteri chiari, indelebili e di dimensioni maggiori di tutte le altre scritte, la dicitura "Garda" e Denominazione di origine protetta - o il suo acronimo DOP. 2. E' permesso riportare in etichetta l'indicazione di una delle tradizionali menzioni geografiche aggiuntive Bresciano, Orientale e Trentino qualora siano rispettati i requisiti previsti all'articolo 5. 3. Nella designazione e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore". 4. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 5. E' possibile indicare in etichetta la localizzazione territoriale degli oliveti solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti citati e se in etichetta viene riportata la menzione geografica aggiuntiva. 6. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda. 7. E' consentita la rappresentazione del lago di Garda, o eventuali altre rappresentazioni grafiche, previa verifica della conformita' alla normativa vigente. 8. Tutte le indicazioni di cui ai punti 2, 4, 6 riportate in etichetta, devono avere caratteri di altezza e larghezza non superiori alla meta' di quelli utilizzati per la denominazione di origine protetta Garda. Tutte le indicazioni di cui al punto 5 riportate in etichetta, devono avere caratteri di altezza e larghezza non superiori alla meta' di quelli utilizzati per la menzione geografica aggiuntiva. 9. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa; la designazione deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione. 10. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Garda" devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata all'art. 3, lettera a). In caso di utilizzo delle menzioni geografiche aggiuntive, le operazioni di confezionamento devono avvenire nell'ambito della rispettiva zona geografica delimitata all'articolo 3, lettere b), c), d). 11. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Garda", eventualmente accompagnato da una delle menzioni geografiche aggiuntive, deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro o in metallo di capacita' non superiore a litri 5. 12. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto. 13. Il logo della Denominazione di origine Protetta "Garda" e' costituito da un quadrato nero all'interno del quale campeggia in bianco la scritta "olio Garda D.O.P." (famiglia font: Helvetica Neue, sottotipi: Roman, Medium e Light). Sopra al quadrato nero e alle scritte e' posizionata la silhouette in giallo/verde del lago di Garda, che sborda leggermente nella parte inferiore sinistra del quadrato. La silhouette e' in giallo/verde, il codice Pantone e': 103U mentre le forze della quadricromia sono: Cyan 28%, Magenta 29%, Yellow 94% e Black 11%. 14. Il logo della denominazione e' obbligatorio. Parte di provvedimento in formato grafico