(Allegato)
                                                             Allegato 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO  FINANZIARIO
                                2015 
 
A) Quadro normativo di riferimento 
    Con la legge 12 luglio 2011, n.  112,  approvata  dal  Parlamento
all'unanimita',  la  Repubblica  italiana  ha  istituito  l'Autorita'
garante per l'infanzia e l'adolescenza, dando attuazione, da un lato,
all'art.  31,  secondo  comma,  della  Costituzione  («La  Repubblica
protegge la maternita', l'infanzia  e  la  gioventu',  favorendo  gli
istituti  necessari  a  tale  scopo»),  dall'altro   alla   normativa
sovranazionale vigente in materia di infanzia e adolescenza. 
    In  particolare,  gli  articoli  12  e   18   della   Convenzione
internazionale sui diritti del  fanciullo,  approvata  dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva  in
Italia dalla legge 27 maggio 1991, n.  176,  prevedono  espressamente
l'istituzione,  da  parte  degli   Stati   aderenti,   di   organismi
istituzionalmente preposti alla promozione e alla tutela dei  diritti
dei bambini e degli adolescenti. 
    Anche  sul   piano   europeo,   l'art.   12   della   Convenzione
sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta  a  Strasburgo
il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in Italia dalla  legge  20  marzo
2003, n. 77, ha sollecitato gli  Stati  a  promuovere,  in  concreto,
l'esercizio dei diritti dei fanciulli, attraverso la costituzione  di
organi aventi, tra l'altro,  funzioni  propositive  e  consultive  su
progetti legislativi in materia di infanzia. 
    Con la citata legge l'Italia - che pur negli anni  ha  dimostrato
grande  attenzione  e  sensibilita'   alle   problematiche   minorili
istituendo numerosi organismi dotati di  specifiche  attribuzioni  in
materia - ha colmato una lacuna legislativa dell'ordinamento che solo
parzialmente talune regioni e province autonome avevano coperto  fino
ad oggi, nei limiti delle loro competenze, istituendo figure preposte
a tutelare i diritti dell'infanzia a livello locale. 
    Nel contempo, con l'istituzione  di  questa  nuova  Autorita'  di
garanzia, preposta in modo esclusivo alla promozione  e  alla  tutela
dei diritti delle persone di minore eta', il  nostro  Paese  ha  dato
attuazione  ad   obblighi   internazionali   ed   europei   derivanti
dall'appartenenza ad istituzioni ed organismi sovranazionali. 
    La legge n. 112/2011 definisce, agli articoli 2 e 3, le modalita'
di nomina, i requisiti, le incompatibilita' e l'indennita' di  carica
spettante  al  titolare  dell'Autorita'  garante  per  l'infanzia   e
l'adolescenza - che e' organo monocratico - nonche' le sue competenze
specifiche,   con    particolare    riferimento    alla    promozione
dell'attuazione della  Convenzione  internazionale  sui  diritti  del
fanciullo in Italia, alla collaborazione  continuativa  e  permanente
con i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza delle regioni e  delle
province autonome e con tutte le Istituzioni competenti in materia di
infanzia e adolescenza,  alla  consultazione  delle  associazioni  ed
organizzazioni di settore,  ai  poteri  consultivi,  di  indirizzo  e
controllo. 
    Tali competenze si inquadrano  nel  sistema  generale  di  tutela
dell'infanzia e dell'adolescenza, all'interno del quale operano, come
e' noto, una pluralita'  di  soggetti,  pubblici  e  privati,  che  a
diverso titolo si impegnano per la promozione e la tutela dei diritti
e degli interessi dei bambini e  degli  adolescenti  che  vivono  nel
nostro Paese. 
    In tale contesto, il ruolo dell'Autorita' garante,  quale  emerge
dal dettato normativo, e'  quello  di  mettere  a  fattor  comune  le
diverse esperienze, creando sinergie e idonee forme di cooperazione e
raccordo non solo con le Istituzioni e gli altri  organismi  pubblici
preposti alla cura dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche con  le
associazioni ed organizzazioni del cd. terzo settore, nonche' con gli
operatori professionali e con le  loro  associazioni  rappresentative
(magistrati, avvocati, assistenti sociali, psicologi, medici ecc.). 
    L'art. 5 della citata legge disciplina, invece,  l'organizzazione
dell'Autorita',  istituendo  l'Ufficio  dell'Autorita'  garante   per
l'infanzia e l'adolescenza. 
    Tale Ufficio costituisce la struttura organizzativa,  posta  alle
dirette  dipendenze  dell'Autorita'  garante,  attraverso  la   quale
l'Autorita' medesima  esercita  le  funzioni  e  i  compiti  ad  essa
attribuiti dal citato art. 3 della legge istitutiva. 
    Il comma 1 dell'art. 5 stabilisce la  composizione  dell'Ufficio,
precisando che esso debba essere  composto,  ai  sensi  dell'art.  9,
comma  5-ter,  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,
esclusivamente da «dipendenti del comparto Ministeri  o  appartenenti
ad  altre  amministrazioni  pubbliche,  in   posizione   di   comando
obbligatorio, nel numero massimo di dieci unita'...  di  cui  una  di
livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' necessari in relazione alle funzioni  e
alle caratteristiche di indipendenza e  imparzialita'  dell'Autorita'
Garante». 
    Il comma 2 del citato art. 5 stabilisce, invece,  che  «le  norme
concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita' garante e il
luogo dove ha sede l'Ufficio, nonche' quelle dirette  a  disciplinare
la gestione delle spese, sono adottate, entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta  dell'Autorita'
garante». 
    La predetta  disposizione  aggiunge  anche  che  «ferme  restando
l'autonomia    organizzativa    e    l'indipendenza    amministrativa
dell'Autorita' garante, la sede  e  i  locali  destinati  all'Ufficio
dell'Autorita' medesima sono messi a  disposizione  dalla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica». 
    In attuazione di tale disposizione normativa, e'  stato  emanato,
su proposta dell'Autorita' garante, il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 diretto a  disciplinare
l'organizzazione ed il  luogo  ove  ha  sede  l'Ufficio,  nonche'  la
gestione   delle   spese   («Regolamento   recante   l'organizzazione
dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia  e  l'adolescenza,
la sede e la gestione delle spese, a  norma  dell'art.  5,  comma  2,
della  legge  12  luglio  2011,  n.  112»),  di  seguito   denominato
«Regolamento». 
    Sul piano finanziario, il citato art. 5 precisa al comma 3 che le
spese per l'espletamento delle competenze  dell'Autorita'  e  per  le
attivita'  connesse  e  strumentali,  nonche'  per  il  funzionamento
dell'Ufficio «sono poste a carico di un fondo stanziato a tale  scopo
nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed  iscritto
in apposita unita' previsionale di base dello stesso  bilancio  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri». 
    La medesima disposizione precisa, al  comma  4,  che  l'Autorita'
garante dispone del suddetto  fondo -  pertanto  ha  piena  autonomia
finanziaria - ed e' soggetta agli ordinari controlli contabili. 
B) Criteri di formazione del bilancio di previsione 2015 
    In via preliminare, si precisa che il procedimento di  emanazione
del Regolamento dell'Autorita' si e'  concluso  solo  il  14  ottobre
2012, con l'entrata in vigore del citato decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 (gia' registrato  dalla
Corte dei Conti in data  21  settembre  e  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 228 del  29
settembre 2012). 
    Come gia'  precisato  nella  nota  illustrativa  al  bilancio  di
previsione relativo all'esercizio finanziario 2014, i tempi dell'iter
regolamentare ex  art.  17,  comma  3,  della  legge  n.  400/1988  e
successive    modificazioni    ed    integrazioni    hanno    inciso,
inevitabilmente,  sulla  programmazione  finanziaria   dell'esercizio
2012,  nonche'  sulla  gestione  stessa  dell'Ufficio  dell'Autorita'
garante, in quanto solo con  l'entrata  in  vigore  del  Regolamento,
avvenuta a pochi mesi dalla  conclusione  dell'esercizio  finanziario
2012, la neo istituita Authority ha potuto  disporre,  stricto  iure,
delle risorse del  fondo  stanziato  nel  bilancio  dello  Stato  per
l'esercizio  delle  funzioni  istituzionali  del  Garante  e  per  il
funzionamento dell'Ufficio, a norma dell'art. 5, comma 3, della legge
n. 112/2011. 
    L'entrata  in  vigore  del  Regolamento   ha   segnato   pertanto
l'effettivo avvio - a distanza di  oltre  un  anno  dall'approvazione
parlamentare della legge istitutiva  -  della  gestione  economico  -
finanziaria dell'Ufficio  dell'Autorita',  che  ha  potuto  svolgersi
pienamente solo nel corso degli esercizi 2013 e 2014. 
    Infatti, nel corso di tali  esercizi,  e'  stata  messa  a  punto
l'organizzazione  dell'Ufficio  dell'Autorita',  sia  in  termini  di
risorse  umane  che  di  risorse  strumentali   necessarie   al   suo
funzionamento,  e  sono  stati  attuati   i   principali   interventi
concernenti l'esercizio delle funzioni istituzionali del  Garante  di
cui all'art. 3 della legge n. 112/2011. 
    Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera  b)  del
Regolamento, nella formazione del bilancio di previsione  per  l'anno
2015 sono stati presi a riferimento  gli  obiettivi  strategici  gia'
definiti,  per  il  triennio  2013 -  2014 -  2015,   nel   Documento
programmatico adottato con decreto del Garante in  data  29  novembre
2012 nonche', per quanto riguarda  specificamente  l'anno  2015,  nel
Documento programmatico redatto dal Garante in data 14 novembre 2014. 
    In particolare, le disponibilita' finanziarie  saranno  impiegate
per il raggiungimento delle seguenti priorita' programmatiche : 
      promozione  e  diffusione   della   cultura   dell'infanzia   e
dell'adolescenza in Italia e sensibilizzazione dell'opinione pubblica
sul tema dei «diritti» dei bambini e degli  adolescenti,  considerati
quali soggetti autonomi di diritti ed interessi; 
      promozione dell'ascolto attivo e della  partecipazione  diretta
dei minorenni; 
      sviluppo delle relazioni europee ed internazionali  in  materia
di infanzia ed adolescenza (con  particolare  riferimento  alla  rete
ENOC dei Garanti  europei  dell'infanzia  e  dell'adolescenza,  della
quale l'Autorita' italiana e' membro effettivo da ottobre 2012); 
      sviluppo delle relazioni sul territorio, anche per  il  tramite
della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti  dell'infanzia
e dell'adolescenza, della quale fanno parte i Garanti dell'infanzia e
dell'adolescenza istituiti dalle regioni e dalle province autonome; 
      promozione  di   partnership   ed   altre   idonee   forme   di
collaborazione con le Istituzioni competenti in materia  di  infanzia
ed adolescenza, nonche' con le associazioni, le organizzazioni e  gli
operatori professionali del settore (pediatri, magistrati,  avvocati,
insegnanti, assistenti sociali ecc.), anche attraverso  l'istituzione
ed il funzionamento della Consulta  nazionale  delle  associazioni  e
delle  organizzazioni  e  delle   Commissioni   consultive   previste
rispettivamente dagli articoli 8 e 9 del Regolamento; 
      promozione di modifiche  all'ordinamento  legislativo  vigente,
ispirate al «superiore interesse del minore» e ai  principi  generali
affermati   in   materia   in   sede   europea   ed   internazionale,
particolarmente sui seguenti temi  ritenuti  prioritari  nel  sistema
nazionale di garanzia dei diritti  dei  minorenni:giustizia  minorile
(con  particolare  riferimento  ai  minorenni  fuori  dalla  famiglia
d'origine);minorenni    stranieri    non    accompagnati;ascolto    e
partecipazione del minorenne;  violenza/maltrattamento  all'infanzia;
poverta' minorile e dispersione scolastica; livelli essenziali  delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle  persone  di
minore eta'; formazione permanente e continua delle Forze dell'Ordine
negli interventi con i minorenni; 
      programmazione di un ciclo di visite ed ispezioni  del  Garante
presso strutture pubbliche o private ove siano  presenti  persone  di
minore eta' (istituti  penali  minorili,  case  famiglia,  centri  di
accoglienza ecc.), alle condizioni prescritte dall'art. 4, commi 2  e
3, della legge n. 112/2011. 
C) Dati contabili 
    Premessa 
    La legge n. 112/2011 ed il decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 20  luglio  2012,  n.  168  costituiscono  lo  specifico
fondamento  normativo  dell'autonomia   organizzativa   e   contabile
dell'Autorita'  garante  per  l'infanzia  e  l'adolescenza,  peraltro
declinata  nel  rispetto  dei  principi  generali  che  regolano   la
contabilita' pubblica. 
    In  tale  ambito   e'   redatto   il   bilancio   di   previsione
dell'Autorita'. Il documento evidenzia le fonti  di  finanziamento  a
livello  di  missione  e  di  programma   consentendo   la   completa
tracciabilita' dei flussi finanziari ed espone le entrate e le  spese
relative al funzionamento della struttura. 
    Le risorse che alimentano il  bilancio  dell'Autorita'  attengono
alla Missione 24 «Diritti sociali, politiche sociali  e  famiglia»  -
Programma 7 «Sostegno alla  famiglia».  Sono  iscritte  nel  bilancio
dello Stato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze, sui capitoli di spesa nn. 2118 e 2119 da cui, a  norma
dell'art. 5, comma  3,  della  legge  n.  112/2011,  affluiscono  nel
bilancio della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  ove  sono
appostate in entrata sui capitoli nn. 841 ed 842 e  nella  spesa  nel
Centro di Responsabilita' 15 «Politiche per la famiglia» sui capitoli
nn. 523 e 524, per  essere  conseguentemente  assegnate  al  bilancio
autonomo dell'Autorita'. 
    Contesto economico-finanziario e quadro contabile 
    Gli   stanziamenti   assegnati   al   bilancio   di    previsione
dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza per il 2015,  a
legislazione vigente, risultano  complessivamente  definiti  in  euro
1.122.089  di  cui  euro  200.000  destinati  agli  oneri  di  natura
obbligatoria  ed  euro  922.089  alle  spese  rimodulabili   per   il
funzionamento della struttura. 
    Come gia' verificatosi per l'esercizio 2014, anche  le  dotazioni
finanziarie per il triennio  2015/2017  riflettono  le  finalita'  di
rigoroso  contenimento  della  spesa  delineate   dai   provvedimenti
legislativi di attuazione delle ultime manovre di bilancio, che hanno
determinato una riduzione progressiva  della  spesa  autorizzata,  «a
decorrere» dal 2012, dall'art. 7, comma 1, della  legge  n.  112/2011
pari ad euro 1.500.000 annui. 
    Per realizzare il  complesso  degli  obiettivi  e  dei  programmi
individuati dal Garante nei Documenti  programmatici  richiamati  sub
B), e' previsto l'utilizzo  dell'avanzo  di  esercizio  presunto  per
l'importo di euro 470.470,40. 
    Spese per indennita' di carica del garante 
    Gli stanziamenti dedicati all'indennita' di carica  del  Garante,
compresi i relativi oneri riflessi, sono  definiti  in  coerenza  con
l'art. 2, comma 4, della legge n. 112/2011 che autorizza la spesa  di
200.000 euro. 
    Spese di personale 
    Come richiamato sub A), il comma 1  dell'art.  5  stabilisce  che
l'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza debba
essere composto, ai sensi  dell'art.  9,  comma  5-ter,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, esclusivamente da dipendenti  del
comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche,
in posizione di comando obbligatorio, nel  numero  massimo  di  dieci
unita', di cui una di livello dirigenziale non generale, in  possesso
delle competenze e dei requisiti  di  professionalita'  necessari  in
relazione alle funzioni e  alle  caratteristiche  di  indipendenza  e
imparzialita' dell'Autorita' Garante. 
    Alla  data  odierna,  le  risorse  umane   in   servizio   presso
l'Authority sono costituite da un dirigente non generale appartenente
alla carriera prefettizia, sette unita' del comparto ministeri e  una
unita' appartenente ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri, per un totale
di nove unita' di personale, assegnate all'Ufficio  in  posizione  di
comando obbligatorio ai sensi del citato art. 5, comma 1, della legge
n. 112/2011. 
    Fino alla data del 25 settembre 2014 ha prestato servizio  presso
l'Ufficio anche un'unita' appartenente  ai  ruoli  della  Polizia  di
Stato. 
    Nel   corso   dell'anno   2015,   si   prevede   di    completare
definitivamente  l'organico  dell'Ufficio,  con  l'assegnazione,   in
posizione di comando, di tutte le dieci unita' di personale previste,
entro tale limite massimo, dal citato art. 5, comma 1, della legge n.
112/2011. 
    A  tal  fine,  e'  attualmente  in  corso   di   definizione   il
procedimento  di  selezione  della  decima  unita'  di  personale  da
assegnare all'Ufficio in  posizione  di  comando,  che  si  occupera'
specificamente dell'analisi e istruttoria dei casi  di  violazione  o
rischio di violazione di diritti dei minorenni segnalati  all'Ufficio
dell'Autorita' ai sensi dell'art. 6 della legge 112/2011. 
    Le relative spese ammontano ad euro 315.275,32 ed attengono  agli
emolumenti accessori, comprensivi degli oneri diretti e riflessi, per
tutte le dieci unita' di personale previste dalla legge, compreso  il
dirigente,  nonche'  alle  competenze  fisse   spettanti   all'unita'
appartenente all'Arma dei Carabinieri. 
    In considerazione dell'equiparazione giuridico  -  economica  del
personale dell'Ufficio al personale della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri (art. 6, comma 2, del Regolamento), la stessa Presidenza
supporta  l'Autorita'  nella  gestione  del   trattamento   economico
accessorio del personale, anticipando il pagamento  degli  emolumenti
accessori  spettanti,  da  rimborsare   a   carico   dei   pertinenti
stanziamenti del bilancio dell'Autorita'. 
    Il Ministero dell'Interno  anticipa,  a  rimborso,  il  pagamento
degli emolumenti accessori al  dirigente  dell'Ufficio,  appartenente
alla carriera prefettizia, nella misura determinata con  decreto  del
Garante anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 23-ter,  comma  2,
del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
    Parimenti il Ministero della  Difesa  anticipa,  a  rimborso,  il
pagamento delle competenze fisse  all'unita'  proveniente  dai  ruoli
dell'Arma dei Carabinieri, il cui trattamento economico fondamentale,
al pari di quello accessorio, e' posto a  carico  dell'Autorita',  in
base al vigente ordinamento dell'Arma. 
    Spese per consumi intermedi 
    Le ulteriori voci di spesa corrente, pari ad euro  453.709,  sono
finalizzate  alla  dotazione  dei  beni  e  dei   servizi   necessari
all'Ufficio   per   consentire   lo   svolgimento   delle    funzioni
istituzionali conferite al Garante dalla legge n. 112/2011. 
    In  applicazione  delle  recenti   disposizioni   di   legge   di
contenimento della spesa pubblica (con particolare riferimento al  DL
101/2013, al decreto-legge n. 66/2014 e al decreto-legge n. 90/2014),
a decorrere dal 2015 l'Autorita' ha previsto significative  riduzioni
della  spesa  complessiva  per  consumi  intermedi  che,  considerata
l'esiguita' dello stanziamento  di  bilancio  e  la  sua  progressiva
riduzione per effetto della  misure  di  spending  review,  hanno  un
impatto  davvero  considerevole  sul  funzionamento  generale   della
struttura. 
    In  particolare,  in  applicazione   dell'art.   14,   comma   2,
del decreto-legge n. 66/2014, dal mese  di  maggio  2014  sono  stati
revocati tutti gli  incarichi  di  consulenza  esterna  in  corso  di
esecuzione, ivi incluso l'incarico di Coordinatore dell'Area stampa e
comunicazione. 
    Il bilancio di previsione per il 2015 evidenzia quindi, a  titolo
esemplificativo, uno stanziamento pari a euro 6.000 per gli incarichi
di studio e consulenza  ed  uno  stanziamento  pari  a  zero  per  la
formazione e l'aggiornamento del personale. 
    Allo stesso modo, sono state previste riduzioni  consistenti  sui
seguenti capitoli di spesa : 
      rimborso  spese  per  missioni  del  personale  sul  territorio
nazionale ed estero (cap.130); 
      acquisto di  beni  di  consumo  e  di  servizi  strumentali  al
funzionamento dell'Ufficio (cap.131); 
      spese per l'organizzazione e  la  partecipazione  a  iniziative
istituzionali anche di rilevanza internazionale (cap.134); 
      spese per oneri di mobilita' (cap.142). 
    Circa le missioni, per evidenziare e differenziare le  spese  del
Garante da quelle del personale dell'Ufficio, che in precedenza erano
imputate indistintamente ad un unico capitolo di bilancio  (n.  130),
e' stato istituito un apposito capitolo  (n.  104)  comprendente  non
solo  le  spese  di  missione,  ma  tutte  le  spese  per   attivita'
strumentali direttamente riconducibili all'esercizio  delle  funzioni
istituzionali attribuite al Garante. 
    Spese per interventi 
    In   coerenza   con   le   finalita'   istituzionali   attribuite
all'Autorita' dall'art. 3 della legge n. 112/2011,  nonche'  con  gli
obiettivi e i programmi definiti dal Garante per il  triennio  2013 -
2014 - 2015 e, in particolare, per l'anno 2015, sono  stati  previsti
interventi per euro 435.000 destinati a : 
      realizzazione  di  progetti   anche   in   collaborazione   con
associazioni   e   soggetti   privati   comunque    interessati    al
raggiungimento  delle  finalita'  di  tutela  dei  diritti  e   degli
interessi delle persone di minore eta'; 
      realizzazione di  iniziative  per  la  sensibilizzazione  e  la
diffusione della  cultura  dell'infanzia  e  dell'adolescenza,  anche
mediante campagne di comunicazione; 
      realizzazione di iniziative connesse con la  Giornata  mondiale
per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 
    Spese in conto capitale 
    Le spese in conto capitale sono previste in euro 6.000, destinate
prevalentemente  all'acquisto  di  software  e  sistemi   informativi
automatizzati,  finalizzati  alla  completa  informatizzazione  delle
procedure e dematerializzazione/digitalizzazione dei documenti. 
    Fondo di riserva 
    Il Fondo di riserva, destinato a coprire eventuali maggiori oneri
non prevedibili, e' stato determinato in euro 28.847,08. 
    Vincoli di finanza pubblica 
    Per quanto  riguarda  i  limiti  di  spesa  fissati  dalle  leggi
vigenti, per finalita' di contenimento della  spesa  delle  pubbliche
amministrazioni (con particolare riferimento alla spesa  per  consumi
intermedi), si precisa che i limiti  previsti  dal  decreto-legge  n.
112/2008, dal decreto-legge n. 78/2010 e dalla  legge  244/2007  come
modificata dalla legge 122/2010 non  sono  applicabili  all'Autorita'
garante per l'infanzia l'adolescenza in quanto le relative norme sono
entrate in vigore in data antecedente  all'entrata  in  vigore  della
legge istitutiva dell'Autorita' medesima (legge 12  luglio  2011,  n.
112). 
    In applicazione della circolare  del  Ministero  dell'Economia  e
delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 23
ottobre 2012, n. 31, i limiti previsti dal decreto-legge  n.  95/2012
(art. 8, comma 3) e dal decreto-legge n. 201/2011 (art. 23-bis, comma
4)  si  applicano  invece  all'Autorita'  con  riferimento  ai   dati
contabili risultanti dal bilancio 2013 quale primo bilancio approvato
dall'Ente relativo all'intero anno. 
    Ne consegue che, in applicazione della citata disposizione  e  in
conformita'  alle  istruzioni  dell'ultima  circolare  del  Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato 5 febbraio 2013, n.  2,  a  decorrere  dall'anno
2014 l'Autorita' e' tenuta a versare annualmente  al  bilancio  dello
Stato i seguenti risparmi di spesa: 
      art. 8, comma 3, decreto-legge n. 95/2012: euro 107.783,51 pari
al 10% della spesa sostenuta per  consumi  intermedi  nell'anno  2013
(euro 1.077.835,11, come da conto finanziario 2013); 
      art. 23-bis, comma 4, decreto-legge n. 201/2011: euro  5.944,04
pari  alla  differenza  tra  il  trattamento   economico   accessorio
attribuito  al  dirigente  dell'Ufficio  dell'Autorita'  garante  per
l'infanzia e l'adolescenza, come determinato con decreto del  Garante
n. 6/2012  del  15  ottobre  2012  (euro  32.116,66),  ed  il  limite
retributivo massimo attribuibile ai sensi dell'art. 23-bis, comma  2,
decreto-legge n. 201/2011 (euro 26.172,62, come da conto  finanziario
2013); 
    per un importo complessivo di euro 113.727,52. 
    Detto  importo  e'  specificamente  evidenziato,   nel   bilancio
dell'Autorita', nell'apposito capitolo n. 302 denominato  «Versamenti
all'entrata dello  Stato»,  ai  fini  del  successivo  versamento  ai
pertinenti capitoli di previsione dell'entrata dello Stato. 
    Ai suddetti limiti di spesa si aggiungono  gli  ulteriori  limiti
stabiliti     dalle      leggi      successive      (decreto-legge n.
101/2013, decreto-legge n. 66/2014), con particolare  riferimento  al
contenimento della spesa per consulenze ed autovetture. 
    Le previsioni di bilancio  per  l'anno  2015  tengono  conto  del
quadro complessivo dei limiti di spesa fissati dalle leggi vigenti. 
    Bilancio pluriennale 
    Al bilancio 2015 risulta allegato, ai sensi dell'art. 14 del DPCM
n. 168/2012, il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. 
    A  legislazione  vigente  le  risorse   previste   per   ciascuna
annualita' a carico  del  bilancio  statale  destinate  all'Autorita'
ammontano ad: 
      euro 1.122.089 per l'esercizio 2015; 
      euro 1.114.529 per l'esercizio 2016; 
      euro 1.208.286 per l' esercizio 2017.