(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                            Etichettatura 
 
    Sulle  confezioni  deve  essere  riportato  il  logo  della   IGP
Culurgionis   d'Ogliastra,   descritto   di   seguito,   a   garanzia
dell'origine e dell'identificazione del prodotto. La confezione  reca
inoltre  obbligatoriamente  sull'etichetta,  a  caratteri  di  stampa
chiari  e  leggibili,  oltre  alle  informazioni  corrispondenti   ai
requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni: 
      la  denominazione  "CULURGIONIS  D'OGLIASTRA",  seguita   dalla
menzione IGP in grassetto nero ed il simbolo dell'Unione; 
      il  nome,  la   ragione   sociale,   l'indirizzo   dell'azienda
produttrice. E' consentito l'uso di ragioni sociali e marchi privati,
purche' non  abbiano  significato  laudativo  e  tale  da  trarre  in
confusione il consumatore. 
      la dicitura "con patate"  o  in  alternativa  "con  fiocchi  di
patate" a seconda dell'ingrediente utilizzato nel ripieno. 
    Il logo e' costituito da una Q nel cui interno sono rappresentati
due Culurgionis d'Ogliastra e la scritta IGP CULURGIONIS D'OGLIASTRA.
Il logo deve essere impresso sulla superficie della confezione. 
    La denominazione "CULURGIONIS D'OGLIASTRA" e' intraducibile. 
    La Indicazione geografica protetta "CULURGIONIS D'OGLIASTRA" deve
figurare  in  etichetta  in  caratteri  maggiori  rispetto  ad  altre
scritte, chiari, indelebili,  con  colorimetria  di  ampio  contrasto
rispetto al colore dell'etichetta e tale  da  poter  essere  distinta
nettamente dal complesso delle altre  indicazioni  le  quali  possono
comparire in dimensioni dimezzate rispetto ai caratteri con cui viene
trascritta la IGP. 
    Alla Indicazione Geografica Protetta "CULURGIONIS D'OGLIASTRA" e'
vietata l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non  espressamente
prevista dal Disciplinare di Produzione, mentre e'  consentito  l'uso
di ragioni sociali e marchi privati, purche' non abbiano  significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Il prodotto puo' essere immesso al consumo  sfuso  esclusivamente
presso il laboratorio di produzione, a condizione che lo  stesso  sia
collocato in specifici scomparti o recipienti  recanti  un'etichetta,
posta bene in vista, che riporti le stesse informazioni e gli  stessi
elementi  previsti  per  le  confezioni.  Il  riferimento  alla   IGP
Culurgionis d'Ogliastra potra'  altresi'  essere  utilizzato  per  il
prodotto realizzato e somministrato presso strutture di  ristorazione
ricadenti nella zona geografica delimitata.