IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive  modifiche  ed
integrazioni  recante  «Istituzione  del  Servizio  nazionale   della
protezione civile.»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, «Disposizioni in  materia  di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti.»; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n.  350
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004).»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Vista la legge 27  dicembre  2013,  n.  147  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (Legge  di
stabilita' 2014); 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n.  148  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il
triennio 2014-2016 (Legge di bilancio 2014-2016)»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
106303 del 27 dicembre 2013 «Ripartizione in capitoli delle Unita' di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato  per
l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014 - 2016»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2010 recante  la  disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto l'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992,  n.
225 come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. d), decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  15
ottobre 2013, n. 119,  che  istituisce  il  Fondo  per  le  emergenze
nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a copertura
degli  oneri  connessi  agli  interventi  conseguenti   agli   eventi
emergenziali di cui all'art. 2 della medesima legge, relativamente ai
quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato
di emergenza; 
  Visto l'art. 5, comma 5-septies della legge 24  febbraio  1992,  n.
225,  cosi'  come  modificato   dall'art.   2,   comma   1-bis,   del
decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni ed
integrazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93  che  prevede  che  a
decorrere  dal  1°  gennaio  2015,  al  pagamento  degli   oneri   di
ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari  e  del  residuo
debito, attivati sulla base di specifiche  disposizioni  normative  a
seguito di calamita' naturali,  provvede  direttamente  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  mediante  utilizzo  delle   risorse
iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
nonche' di quelle versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato  ai
sensi dello stesso comma 5-septies; 
  Considerato, altresi', che il medesimo  art.  5,  comma  5-septies,
della   medesima   legge   n.   225   del   1992    stabilisce    che
all'individuazione  di  tali  mutui  e  prestiti  obbligazionari   si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Viste in particolare le  somme  stanziate  dalle  citate  leggi  di
stabilita' 2014 e di bilancio triennio  2014-2016  per  gli  esercizi
finanziari 2014-2106 sui capitoli dello  stato  di  previsione  della
spesa del Ministero dell'economia e delle  finanze  nn.  7443,  7444,
7445, 7447 e  7449  della  Missione  «Soccorso  Civile»  -  Programma
«Protezione Civile» destinate alla copertura finanziaria degli  oneri
per il pagamento  di  mutui  e  prestiti  obbligazionari  connessi  a
calamita' naturali ed altre tipologie di eventi; 
  Considerata pertanto, la necessita' di  provvedere,  ai  sensi  del
citato art. 5, comma 5-septies, della  medesima  legge  n.  225/1992,
alla individuazione dei predetti mutui e dei prestiti  obbligazionari
e dei relativi piani di  ammortamento,  con  particolare  riguardo  a
quelli attivati sulla base di  specifiche  disposizioni  normative  a
seguito  di  calamita'  naturali  nonche'  all'individuazione   delle
risorse finanziarie previste per il loro pagamento ed iscritte  nello
stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
ovvero nel bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri; 
  Considerata,   altresi',   la   necessita'   di   provvedere   alla
individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari e dei relativi
piani di ammortamento attivati con ritardo rispetto  alla  decorrenza
della relativa autorizzazione legislativa  di  spesa,  cosiddetti  ad
attivazione differita, da parte degli enti beneficiari; 
  Vista la ricognizione  dei  mutui  e  dei  prestiti  obbligazionari
attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di
calamita' naturali, effettuata ed attestata  dal  Dipartimento  della
Protezione  Civile  in  attuazione  delle   richiamate   disposizioni
normative e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio 2014 e 23 aprile 2014, con i  quali  al  Sottosegretario  di
Stato alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  dr.  Graziano
Delrio,  e'  stata  conferita  la  delega  per  talune  funzioni   di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Mutui e/o prestiti obbligazionari attivati 
 
  1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni  contenute  nell'art.
2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74,  convertito,
con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93,
che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015, al  pagamento  degli
oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari  e  del
residuo  debito,  attivati  sulla  base  di  specifiche  disposizioni
normative a seguito di calamita' naturali, provvede  direttamente  il
Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  i  mutui  e  i  prestiti
obbligazionari attivati da parte  delle  Regioni,  province  ed  enti
locali, autorizzati da specifiche disposizioni normative a seguito di
calamita' naturali, sono elencati nell'allegato n. 1, unitamente alle
relative autorizzazioni di spesa. 
  2. I mutui e i prestiti obbligazionari attivati ed  autorizzati  da
specifiche  disposizioni  normative  non  a  seguito   di   calamita'
naturali, sono elencati nell'allegato n. 2, unitamente alle  relative
autorizzazioni di spesa.