IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.»; Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014); Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (Legge di bilancio 2014-2016)»; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 106303 del 27 dicembre 2013 «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014 - 2016»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto l'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225 come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. d), decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che istituisce il Fondo per le emergenze nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a copertura degli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi emergenziali di cui all'art. 2 della medesima legge, relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza; Visto l'art. 5, comma 5-septies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015, al pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari e del residuo debito, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamita' naturali, provvede direttamente il Ministero dell'economia e delle finanze mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nonche' di quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dello stesso comma 5-septies; Considerato, altresi', che il medesimo art. 5, comma 5-septies, della medesima legge n. 225 del 1992 stabilisce che all'individuazione di tali mutui e prestiti obbligazionari si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Viste in particolare le somme stanziate dalle citate leggi di stabilita' 2014 e di bilancio triennio 2014-2016 per gli esercizi finanziari 2014-2106 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nn. 7443, 7444, 7445, 7447 e 7449 della Missione «Soccorso Civile» - Programma «Protezione Civile» destinate alla copertura finanziaria degli oneri per il pagamento di mutui e prestiti obbligazionari connessi a calamita' naturali ed altre tipologie di eventi; Considerata pertanto, la necessita' di provvedere, ai sensi del citato art. 5, comma 5-septies, della medesima legge n. 225/1992, alla individuazione dei predetti mutui e dei prestiti obbligazionari e dei relativi piani di ammortamento, con particolare riguardo a quelli attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamita' naturali nonche' all'individuazione delle risorse finanziarie previste per il loro pagamento ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; Considerata, altresi', la necessita' di provvedere alla individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari e dei relativi piani di ammortamento attivati con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, cosiddetti ad attivazione differita, da parte degli enti beneficiari; Vista la ricognizione dei mutui e dei prestiti obbligazionari attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamita' naturali, effettuata ed attestata dal Dipartimento della Protezione Civile in attuazione delle richiamate disposizioni normative e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 e 23 aprile 2014, con i quali al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dr. Graziano Delrio, e' stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Decreta: Art. 1 Mutui e/o prestiti obbligazionari attivati 1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015, al pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari e del residuo debito, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamita' naturali, provvede direttamente il Ministero dell'economia e delle finanze, i mutui e i prestiti obbligazionari attivati da parte delle Regioni, province ed enti locali, autorizzati da specifiche disposizioni normative a seguito di calamita' naturali, sono elencati nell'allegato n. 1, unitamente alle relative autorizzazioni di spesa. 2. I mutui e i prestiti obbligazionari attivati ed autorizzati da specifiche disposizioni normative non a seguito di calamita' naturali, sono elencati nell'allegato n. 2, unitamente alle relative autorizzazioni di spesa.