Art. 2 Mutui e/o prestiti obbligazionari ad attivazione «differita» 1. I mutui e i prestiti obbligazionari attivati con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, cosiddetti ad attivazione differita, da parte delle Regioni, province ed enti locali, autorizzati da specifiche disposizioni normative a seguito di calamita' naturali, sono elencati nell'allegato n. 3. 2. Relativamente a tali posizioni di mutuo, a copertura del fabbisogno aggiuntivo complessivo, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al versamento in conto entrata al bilancio dello Stato di euro 150.895.794,13 a valere sulle risorse non impegnate e disponibili del capitolo di spesa 958 - centro di responsabilita' n. 13 - Protezione Civile, del bilancio autonomo, come da tabella, allegato n. 4, al presente decreto.