Art. 2 
 
 
                  Mutui e/o prestiti obbligazionari 
                     ad attivazione «differita» 
 
  1. I  mutui  e  i  prestiti  obbligazionari  attivati  con  ritardo
rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di
spesa, cosiddetti ad attivazione differita, da parte  delle  Regioni,
province ed  enti  locali,  autorizzati  da  specifiche  disposizioni
normative  a   seguito   di   calamita'   naturali,   sono   elencati
nell'allegato n. 3. 
  2. Relativamente  a  tali  posizioni  di  mutuo,  a  copertura  del
fabbisogno aggiuntivo complessivo, la Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri provvede al versamento in conto entrata  al  bilancio  dello
Stato di euro 150.895.794,13 a valere sulle risorse non  impegnate  e
disponibili del capitolo di spesa 958 - centro di responsabilita'  n.
13 - Protezione Civile,  del  bilancio  autonomo,  come  da  tabella,
allegato n. 4, al presente decreto.