Art. 2 
 
 
                      Procedure di dismissione 
 
  1. Nell'ambito del Programma,  alle  dismissioni  dei  beni  mobili
dell'Amministrazione della Difesa si procede per pubblici  incanti  o
mediante affidamento in concessione delle attivita' di alienazione di
categorie di beni mobili determinati, nel caso in cui all'alienazione
siano  collegate  attivita'  di  recupero,  deposito,   rottamazione,
eliminazione od anche invio alla pubblica discarica di beni  comunque
non riutilizzabili, secondo le modalita' di seguito  previste,  sulla
base del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.
90, ferma restando l'applicazione di eventuale normativa di settore.