Art. 2 Procedure di dismissione 1. Nell'ambito del Programma, alle dismissioni dei beni mobili dell'Amministrazione della Difesa si procede per pubblici incanti o mediante affidamento in concessione delle attivita' di alienazione di categorie di beni mobili determinati, nel caso in cui all'alienazione siano collegate attivita' di recupero, deposito, rottamazione, eliminazione od anche invio alla pubblica discarica di beni comunque non riutilizzabili, secondo le modalita' di seguito previste, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ferma restando l'applicazione di eventuale normativa di settore.