Art. 3 
 
 
                        Adesione al Programma 
 
  1. Al fine di aderire al Programma, l'Amministrazione della Difesa,
nelle sue articolazioni organizzative competenti - previa  richiesta,
da inviare secondo le modalita'  ed  i  termini  riportati  sul  sito
www.mef.gov.it, con indicazione delle  categorie  merceologiche,  dei
volumi e dei valori stimati dei beni che si intendono dismettere  nel
biennio successivo - stipula con il Dipartimento  del  Tesoro  e  con
Consip un accordo di servizio, ai sensi dell'art. 15  della  legge  7
agosto 1990, n. 241,  per  la  disciplina  -  fermo  restando  quanto
espressamente  disciplinato  nel  presente  decreto  -  dei  relativi
rapporti, ivi compresi i profili relativi a: ruoli e responsabilita';
attivita' di competenza ed obblighi; modalita'  di  pianificazione  e
monitoraggio delle attivita'. Nei detti  accordi  di  servizio  sono,
altresi', indicati i progetti innovativi da finanziare con i proventi
derivanti dalle  procedure  di  dismissione  svolte  nell'ambito  del
Programma, secondo quanto disciplinato al successivo art. 9.