Art. 3 Adesione al Programma 1. Al fine di aderire al Programma, l'Amministrazione della Difesa, nelle sue articolazioni organizzative competenti - previa richiesta, da inviare secondo le modalita' ed i termini riportati sul sito www.mef.gov.it, con indicazione delle categorie merceologiche, dei volumi e dei valori stimati dei beni che si intendono dismettere nel biennio successivo - stipula con il Dipartimento del Tesoro e con Consip un accordo di servizio, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la disciplina - fermo restando quanto espressamente disciplinato nel presente decreto - dei relativi rapporti, ivi compresi i profili relativi a: ruoli e responsabilita'; attivita' di competenza ed obblighi; modalita' di pianificazione e monitoraggio delle attivita'. Nei detti accordi di servizio sono, altresi', indicati i progetti innovativi da finanziare con i proventi derivanti dalle procedure di dismissione svolte nell'ambito del Programma, secondo quanto disciplinato al successivo art. 9.