Art. 5 
 
 
                     Attivita' di Consip S.p.A. 
 
  1. Consip, in qualita' di  soggetto  di  cui  il  Dipartimento  del
Tesoro si avvale  per  la  realizzazione  del  Programma  di  cui  al
precedente art. 1, svolge, sulla base del modello di funzionamento di
cui all'allegato al  presente  decreto  e  secondo  i  termini  e  le
modalita' definite nella convenzione di cui al successivo  art.  6  e
negli  accordi  di  servizio  di  cui  al  precedente  art.   3,   le
corrispondenti attivita' attuative ed esecutive. 
  2. A tal fine, Consip  con  riferimento  a  ciascuna  procedura  di
dismissione, procede: 
    a) all'elaborazione, sulla base dell'elenco e  delle  indicazioni
fornite dall'Amministrazione aderente ai sensi del successivo art. 7,
comma 1, della stima del valore  dei  beni  oggetto  di  dismissione,
tenendo conto dei prezzi di mercato e  dello  stato  d'uso  dei  beni
stessi nonche' alla valutazione in  ordine  alla  fattibilita'  delle
procedure da realizzare ai sensi del successivo art. 7; 
    b) secondo quanto indicato  nella  valutazione  di  fattibilita',
approvata dall'Amministrazione aderente ai sensi del successivo  art.
7, comma 2, allo svolgimento, per conto della stessa, delle procedure
di  dismissione  per  pubblici  incanti  o  mediante  affidamento  in
concessione ovvero allo svolgimento delle attivita' di  supporto  per
le cessioni di cui all'art. 420, comma 3, del decreto del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.