Art. 5 Attivita' di Consip S.p.A. 1. Consip, in qualita' di soggetto di cui il Dipartimento del Tesoro si avvale per la realizzazione del Programma di cui al precedente art. 1, svolge, sulla base del modello di funzionamento di cui all'allegato al presente decreto e secondo i termini e le modalita' definite nella convenzione di cui al successivo art. 6 e negli accordi di servizio di cui al precedente art. 3, le corrispondenti attivita' attuative ed esecutive. 2. A tal fine, Consip con riferimento a ciascuna procedura di dismissione, procede: a) all'elaborazione, sulla base dell'elenco e delle indicazioni fornite dall'Amministrazione aderente ai sensi del successivo art. 7, comma 1, della stima del valore dei beni oggetto di dismissione, tenendo conto dei prezzi di mercato e dello stato d'uso dei beni stessi nonche' alla valutazione in ordine alla fattibilita' delle procedure da realizzare ai sensi del successivo art. 7; b) secondo quanto indicato nella valutazione di fattibilita', approvata dall'Amministrazione aderente ai sensi del successivo art. 7, comma 2, allo svolgimento, per conto della stessa, delle procedure di dismissione per pubblici incanti o mediante affidamento in concessione ovvero allo svolgimento delle attivita' di supporto per le cessioni di cui all'art. 420, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.