Art. 6 Convenzione 1. Per la realizzazione delle attivita' del Programma, il Dipartimento del Tesoro, e Consip stipulano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una convenzione per la disciplina dei relativi rapporti - ivi compresi quelli di natura economica-finanziaria, nell'ambito delle risorse derivanti dalle procedure di dismissione sulla base di quanto previsto al successivo art. 8.