Art. 6 
 
 
                             Convenzione 
 
  1.  Per  la  realizzazione  delle  attivita'  del   Programma,   il
Dipartimento del Tesoro, e Consip stipulano, entro  90  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, una  convenzione  per
la disciplina dei relativi rapporti - ivi compresi quelli  di  natura
economica-finanziaria,  nell'ambito  delle  risorse  derivanti  dalle
procedure di dismissione sulla base di quanto previsto al  successivo
art. 8.