Art. 7 
 
 
               Attivita' dell'Amministrazione aderente 
 
  1. L'Amministrazione aderente al Programma secondo quanto  previsto
al precedente art. 3, invia a  Consip,  con  riferimento  a  ciascuna
procedura  di  dismissione,  l'elenco  dei  beni  da  dismettere  con
indicazione degli elementi necessari per l'elaborazione, da parte  di
Consip, della stima del valore dei beni, secondo quanto  previsto  al
precedente art. 5, comma 2 lettera a). 
  2.  Successivamente,  con  riferimento  a  ciascuna  procedura   di
dismissione, l'Amministrazione riceve da Consip la valutazione  sulla
fattibilita' della procedura di dismissione di cui al precedente art.
5, comma 2, lettera a), ai fini della relativa approvazione da  parte
dell'Amministrazione. Tale approvazione costituisce  conferimento  di
delega a Consip per lo svolgimento, ai sensi del precedente  art.  2,
della  procedura  di  dismissione  per   conto   dell'Amministrazione
medesima. Nel caso di cessione di cui  all'art.  420,  comma  3,  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90,
l'Amministrazione aderente procede allo  svolgimento  delle  relative
attivita' con il supporto di Consip. 
  3. L'Amministrazione aderente riceve da Consip la comunicazione dei
risultati della procedura di dismissione svolta dalla stessa  Consip,
ai fini  della  successiva  stipula,  da  parte  dell'Amministrazione
medesima, del relativo contratto. L'Amministrazione,  ai  fini  dello
svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  successivo  art.  8,  da'
comunicazione  dell'avvenuta  stipula  alle  seguenti  strutture  del
Ministero dell'economia e delle finanze: 
    a)  Ragioneria  Generale  dello  Stato  -  Ufficio  centrale  del
Bilancio presso il Ministero della difesa; 
    b) Dipartimento del Tesoro - Direzione VIII.