Art. 7 Attivita' dell'Amministrazione aderente 1. L'Amministrazione aderente al Programma secondo quanto previsto al precedente art. 3, invia a Consip, con riferimento a ciascuna procedura di dismissione, l'elenco dei beni da dismettere con indicazione degli elementi necessari per l'elaborazione, da parte di Consip, della stima del valore dei beni, secondo quanto previsto al precedente art. 5, comma 2 lettera a). 2. Successivamente, con riferimento a ciascuna procedura di dismissione, l'Amministrazione riceve da Consip la valutazione sulla fattibilita' della procedura di dismissione di cui al precedente art. 5, comma 2, lettera a), ai fini della relativa approvazione da parte dell'Amministrazione. Tale approvazione costituisce conferimento di delega a Consip per lo svolgimento, ai sensi del precedente art. 2, della procedura di dismissione per conto dell'Amministrazione medesima. Nel caso di cessione di cui all'art. 420, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, l'Amministrazione aderente procede allo svolgimento delle relative attivita' con il supporto di Consip. 3. L'Amministrazione aderente riceve da Consip la comunicazione dei risultati della procedura di dismissione svolta dalla stessa Consip, ai fini della successiva stipula, da parte dell'Amministrazione medesima, del relativo contratto. L'Amministrazione, ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al successivo art. 8, da' comunicazione dell'avvenuta stipula alle seguenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze: a) Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero della difesa; b) Dipartimento del Tesoro - Direzione VIII.