Art. 8 
 
 
             Finanziamento, versamento e riassegnazione 
       delle risorse derivanti dalle procedure di dismissione 
 
  1. I proventi derivanti dalle procedure di  dismissione  realizzate
nel contesto del Programma vengono versati su  apposito  capitolo  di
entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalita' ed  i  termini
indicati nel bando o negli avvisi o  nella  documentazione  afferenti
alla singola procedura. 
  2. Una quota pari all'80% dei proventi derivanti dalle procedure di
dismissioni realizzate nel contesto del Programma  viene  riassegnata
ai programmi dello stato di previsione dell'Amministrazione  aderente
per la destinazione  a  progetti  innovativi  indicati  nel  relativo
accordo ai sensi di quanto previsto al successivo  art.  9  «Progetti
innovativi» e al precedente art. 3, comma 1. 
  3. Nell'ambito della rimanente quota del 20% dei proventi derivanti
dalle procedure di  dismissione  realizzate  ai  sensi  del  presente
decreto viene effettuata la riassegnazione al programma  dello  stato
di previsione del Dipartimento del Tesoro nei  limiti  delle  risorse
necessarie per la copertura dei costi di realizzazione del Programma,
ivi compresi i costi relativi allo  svolgimento  delle  attivita'  da
parte di Consip S.p.A. 
  4. In ogni caso, dalle procedure di  dismissione  disciplinate  dal
presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica.