Art. 8 Finanziamento, versamento e riassegnazione delle risorse derivanti dalle procedure di dismissione 1. I proventi derivanti dalle procedure di dismissione realizzate nel contesto del Programma vengono versati su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalita' ed i termini indicati nel bando o negli avvisi o nella documentazione afferenti alla singola procedura. 2. Una quota pari all'80% dei proventi derivanti dalle procedure di dismissioni realizzate nel contesto del Programma viene riassegnata ai programmi dello stato di previsione dell'Amministrazione aderente per la destinazione a progetti innovativi indicati nel relativo accordo ai sensi di quanto previsto al successivo art. 9 «Progetti innovativi» e al precedente art. 3, comma 1. 3. Nell'ambito della rimanente quota del 20% dei proventi derivanti dalle procedure di dismissione realizzate ai sensi del presente decreto viene effettuata la riassegnazione al programma dello stato di previsione del Dipartimento del Tesoro nei limiti delle risorse necessarie per la copertura dei costi di realizzazione del Programma, ivi compresi i costi relativi allo svolgimento delle attivita' da parte di Consip S.p.A. 4. In ogni caso, dalle procedure di dismissione disciplinate dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.