Art. 9 Progetti innovativi 1. I progetti innovativi da finanziare con i proventi derivanti dalle procedure di dismissione svolte nell'ambito del Programma, sono individuati negli accordi di cui al precedente art. 3, comma 1, tra i progetti volti alla modernizzazione, all'efficientamento e alla sostenibilita' dell'azione amministrativa, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i progetti di dematerializzazione e digitalizzazione dell'attivita' amministrativa, i progetti di riduzione dell'impatto ambientale delle attivita' dell'Amministrazione, ivi compresi i progetti di bonifica ambientale, e i progetti di sicurezza informatica.