Art. 9 
 
 
                         Progetti innovativi 
 
  1. I progetti innovativi da finanziare  con  i  proventi  derivanti
dalle procedure di dismissione svolte nell'ambito del Programma, sono
individuati negli accordi di cui al precedente art. 3, comma 1, tra i
progetti  volti  alla  modernizzazione,  all'efficientamento  e  alla
sostenibilita'   dell'azione   amministrativa,   quali,   a    titolo
esemplificativo e non esaustivo, i progetti di dematerializzazione  e
digitalizzazione  dell'attivita'  amministrativa,   i   progetti   di
riduzione      dell'impatto      ambientale      delle      attivita'
dell'Amministrazione, ivi compresi i progetti di bonifica ambientale,
e i progetti di sicurezza informatica.