Art. 3 
 
  1. Per quanto concerne il collocamento dei titoli di Stato a  medio
e a lungo termine, i soggetti di cui all'articolo  1  non  addebitano
commissioni sui titoli assegnati alla clientela. Sono inoltre  tenuti
a regolare i titoli al prezzo di aggiudicazione determinato  in  asta
maggiorato degli eventuali interessi maturati dalla data di godimento
della cedola a quella del regolamento. 
  2. Il prezzo di aggiudicazione,  reso  noto  dalla  Banca  d'Italia
tramite comunicato stampa, e'  pubblicizzato  nei  locali  aperti  al
pubblico  mediante  esposizione  di  avvisi  datati  e  costantemente
aggiornati, contenenti anche l'indicazione del  corrispondente  tasso
di rendimento lordo a scadenza. 
  3. La comunicazione inviata alla  clientela  relativa  all'avvenuta
assegnazione dei titoli di Stato a  medio  e  a  lungo  termine  deve
indicare  analiticamente,  oltre  al  capitale  nominale  dei  titoli
sottoscritti, i seguenti ulteriori elementi: 
    se il cliente e' un soggetto inciso dall'imposta sostitutiva: 
      a. il prezzo di aggiudicazione; 
      b.  il  prezzo  di   aggiudicazione   al   netto   dell'imposta
sostitutiva sullo scarto di emissione maturato (c.d.  "prezzo  per  i
soggetti nettisti"); 
      c. i dietimi di interesse netti; 
      d. il prezzo totale di vendita (prezzo per i soggetti  nettisti
comprensivo dei dietimi di  interesse  netti)  ed  il  corrispondente
tasso di rendimento annuo; 
    se il cliente non e' un soggetto inciso dall'imposta sostitutiva: 
      a. il prezzo di aggiudicazione; 
      b. i dietimi di interesse lordi; 
      c. il  prezzo  totale  di  vendita  (prezzo  di  aggiudicazione
comprensivo dell'importo dei  dietimi  lordi)  ed  il  corrispondente
tasso di rendimento annuo.